FNOVI e Ordini dell’Emilia Romagna ricorrono al TAR Emilia
FNOVI e Ordini dell’Emilia Romagna ricorrono al TAR Emilia

Grande prova di compattezza degli ordini dei medici veterinari della Regione Emilia stretti vicino alla FNOVI nel ricorso avverso alla delibera della Regione Emilia con la quale, in applicazione delle misure 111 e 114, prevede l’avviso pubblico per il reclutamento delle offerte ai fini dell’attuazione del servizio della consulenza aziendale per le imprese agricole beneficiarie degli aiuti diretti della UE.
Grande prova di compattezza degli ordini dei medici veterinari della Regione Emilia stretti vicino alla FNOVI nel ricorso avverso alla delibera della Regione Emilia con la quale, in applicazione delle misure 111 e 114, prevede l’avviso pubblico per il reclutamento delle offerte ai fini dell’attuazione del servizio della consulenza aziendale per le imprese agricole beneficiarie degli aiuti diretti della UE.
La Fnovi unitamente al Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha proposto ricorso al TAR. Insieme ai livelli nazionali hanno ricorso gli Ordini dei medici veterinari di
1. Modena,
2. Ferrara,
3. Forlì,
4. Rimini,
5. Bologna,
6. Piacenza,
7. Parma,
8. Reggio Emilia,
9. Ravenna
oltre agli Ordini degli Agrotecnici di Bologna, di Forlì-Cesena e Rimini, di Ferrara, di Modena,di Ravenna, di Piacenza e Parma.
Il Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ha proposto lo stesso ricorso in forma autonoma.
La FNOVI, congiuntamente a tutti gli Ordini dei medici veterinari della regione, ha ritenuto necessario opporsi al condizionamento delle prestazioni consulenziali tramite l’imposizione di vincoli ulteriori quali l’attestazione del possesso di una non meglio specificata esperienza biennale o triennale nella prestazione dei servizi di consulenza alle aziende zootecniche, ritenendo che l’iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari (che contempla un excursus studiorum universitario, un periodo di tirocinio, il superamento di un esame di abilitazione), sia condizione necessaria e sufficiente per svolgere le attività di consulenza sulla “condizionalità” e, in particolare, per la verifica del rispetto dei CGO – Criteri di gestione obbligatoria di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003.
Tale convinzione appare evidente analizzando le attività di cui allegato III del citato Regolamento comunitario, dove vengono analiticamente indicate le attività peculiari oggetto della consulenza, che alla semplice lettura, ricadono specularmente nelle competenze dei Medici Veterinari (sanità pubblica e salute degli animali, ivi incluse la identificazione e registrazione degli stessi, benessere animale, la notifica delle malattie, nonché la conservazione e protezione dell’habitat faunistico ambientale).
Nella delibera della Regione Emilia vengono fissati i criteri generali per il riconoscimento degli organismi di consulenza sui quali i professionisti risultano ingiustamente penalizzati, ovvero: possesso del titolo di studio (scuola media superiore o laurea), abilitazione a seguito del superamento dell’esame di stato ed eventuale iscrizione all’albo professionale, possesso di esperienza lavorativa almeno biennale nell’offerta dei servizi di consulenza alle imprese, attestazione di partecipazione a momenti formativi o, in alternativa, esperienza lavorativa di un ulteriore anno.
Ad una prima lettura appare subito evidente come al professionista venga richiesto un biennio di pratica al pari del diplomato.
In pratica l’avviso impugnato prevede che anche soggetti non iscritti agli albi possano svolgere attività che la legge definisce libero professionali tipiche, quindi riservate agli iscritti agli albi; i medici veterinari non solo posseggono tra le loro numerose competenze, quelle necessarie per svolgere le attività ed i servizi di consulenza, ma in verità sono gli unici legittimati a svolgerle.
Se la nostra, che è una professione intellettuale, è stata tipizzata dalla Legge, può essere svolta soltanto dagli iscritti agli Albi. L’istituzione di questi ultimi opera un transito da un regime di libertà ad un regime di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste un diritto per lo svolgimento delle attività tipiche. D’altro canto le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio di una professione. In sostanza abbiamo ritenuto l’iscrizione all’albo requisito unico necessario e sufficiente per svolgere l’attività di consulenza; le attività riservate devono quindi essere svolte da aventi titolo senza prevedere in capo a questi ultimi requisiti ulteriori e diversi. L’obbiettivo semplicemente restituire il sistema di consulenza aziendale ai principi della libera concorrenza del mercato e dei servizi e della massima partecipazione in funzione di un’alta qualità tecnica delle prestazioni erogate.
Tutti i nostri Ordini insieme alla FNOVI hanno chiesto la sospensione della delibera della regione Emilia; se così non sarà molte strutture ed organizzazioni di operatori tecnici porranno in essere atti ed attività professionali riservate dalla Legge ai nostri iscritti con l’effetto di obbligare gli organi esponenziali della nostra categoria, a cui la Legge affida l’obbligo di reprimere l’abusivismo, a segnalare i predetti soggetti alla magistratura.