Ordini e ANTITRUST: prove generali di collaborazione
Ordini e ANTITRUST: prove generali di collaborazione

Lo scorso novembre la FNOVI, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato relativo alle pratiche commerciali scorrette, si era rivolta al Presidente dell’AGCOM sottolineando come la materia della pubblicità ingannevole assumesse risvolti peculiari in ambito sanitario.
Per quanto il regolamento dettasse le norme per il procedimento sanzionatorio relativo alle contestazioni inerenti le pratiche commerciali scorrette, alla pubblicità ingannevole e, infine, per le clausole vessatorie, la FNOVI aveva sottolineato che, ancorché assoggettati ai principi del mercato e della concorrenza, i servizi professionali dei medici veterinari continuavano a ricadere sotto la potestà disciplinare degli Ordini, qualora risultassero violate - fra le altre - le norme che regolano la pubblicità informativa.
Chiedeva quindi di “conoscere le interazioni possibili fra l’Ordine professionale e l’Autorità … … in caso di istruttoria nei confronti di un iscritto - specie in caso di pronuncia di ingannevolezza o illiceità posta in essere dal professionista - allo scopo di consentire all’Ordine di valutare i profili deontologici e adottare eventuali provvedimenti disciplinari”.
La FNOVI chiedeva di introdurre la regola “di disporre una comunicazione all’Ordine professionale territorialmente competente”.
È di oggi il riscontro a cura del Segretario Generale, Roberto Chieppa, il quale annuncia che l’Autorità “provvederà a trasmettere a codesta Federazione, per il successivo inoltro all’Ordine territoriale di competenza, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti istruttori adottati ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D. Lgs. n. 154/2007, nella loro versione non confidenziale, una volta adottata a delibera stessa”.