Società tra professionisti: criteri, responsabilità, trasparenza e sanzioni

06/02/2013
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E’ stato diramato il regolamento contenente lo schema di decreto ministeriale per l’esercizio delle attività professionali disciplinate nel sistema ordinistico. Il testo arriva dopo il parere in merito del Consiglio di Stato e la successiva firma definitiva apposta dal Guardasigilli Paola Severino e dal Ministro per lo Sviluppo Economico Corrado Passera.

Con questo nuovo regolamento, dunque, i professionisti potranno aggregarsi in enti riconosciuti legalmente, per la cui corretta apertura, però, saranno da rispettare alcune linee di demarcazione ben definite.

Per la costituzione delle Stp potranno utilizzarsi i modelli societari del Codice civile, ivi incluse, naturalmente, Snc, Srl e Spa. A fungere da oggetto sociale per l’ente, l’esercizio di una o più attività professionali per cui sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Le società tra professionisti saranno chiamate a iscriversi al registro imprese delle Camere di commercio e, in aggiunta, alla sezione speciale dell‘ordine d’appartenenza dei soci.
Potranno essere costituite società tra professionalità diverse, ma lo stesso socio non potrà prendere parte a più di una Stp. A questo proposito, viene posto come necessario il limite dei 2/3 di capitale in mano agli stessi consociati, anche se non è ancora chiaro se questa norma sia applicabile a tutti i potenziali soci, o solo a quelli regolarmente iscritti agli albi professionali: sul punto si registra ancora la necessità di una discussione.
Capitolo cruciale della nuova legge sarà quello sulla trasparenza, che investe tutta la filiera del rapporto con il cliente, dal preventivo fino alla chiusura del contratto. Possibile, per il socio professionista, di appoggiarsi a figure di aiuto purché non di rimpiazzo, eventualità sulle quali, comunque, il cliente deve essere sempre tenuto al corrente.
Quindi, la responsabilità, com’è ovvio, riveste un’importanza fondamentale per le costituende Società tra professionisti. In prima analisi, restano validi i canoni deontologici illustrati nella disciplina dei singoli ordini a cui i professionisti facciano parte.
La figura della società è da ritenersi responsabile quando si desuma che eventuali pratiche scorrette impiegate dal lavoratore possano essere ricondotte a indicazioni pervenute direttamente dalla società stessa. Si parla, in questo caso specifico, di responsabilità concorrente tra socio e società. Resta, comunque, controverso il punto in cui a essere chiamata in causa sia l’ente multidisciplinare, con possibili sovrapposizioni tra linee di condotta emanate da collegi o ordini diversi.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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