La figura dell’informatore scientifico del farmaco

Tar Lazio
11/03/2008
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Deve registrarsi una battuta d’arresto sul cammino per l’individuazione dei requisiti necessari per esercitare l’attività di informatore scientifico.
È stato infatti impugnato il DM 3 agosto 2007 con il quale il Ministero della Salute, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva esercitato il potere di individuare le altre lauree idonee allo svolgimento di detta professione.

Deve registrarsi una battuta d’arresto sul cammino per l’individuazione dei requisiti necessari per esercitare l’attività di informatore scientifico.
È stato infatti impugnato il DM 3 agosto 2007 con il quale il Ministero della Salute, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva esercitato il potere di individuare le altre lauree idonee allo svolgimento di detta professione.
Il ricorso promosso dinanzi al TAR del Lazio dal Consiglio Nazionale dei Chimici era stato notificato, quali cointeressati, anche alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, al Consiglio Nazionale dei Biologi e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, ma ha registrato la costituzione del solo Ministero della Salute, mentre i vertici ordinistici coinvolti non hanno ritenuto opportuno formalizzare una propria costituzione in giudizio.
Con una ordinanza dello scorso 13 febbraio, i Giudici hanno accolto la richiesta di sospensiva formulata dai ricorrenti che, argomentando sulla mancata inclusione dei “chimici” tra i soggetti idonei ad esercitare l’attività di informatore scientifico, hanno lamentato una ingiustificata preclusione ad una attività professionale invece pienamente riconducibile alle loro competenze.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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