La riforma degli Ordini tracciata dalla Lorenzin
La riforma degli Ordini tracciata dalla Lorenzin

È stata accolta con soddisfazione la notizia dell’approvazione nel Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa delle norme che riformano l’impianto ordinistico in sanità.
L’art. 3 del DDL sulla riforma degli Ordini, nel richiamare il lavoro già in corso in Parlamento, ha delineato un intervento di riordino per il riassetto della normativa vigente risalente alla legge istitutiva degli Ordini di cui al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità nell’interesse dei cittadini utenti.
In particolare, con l’intervento operato si sostituiscono i primi tre Capi del predetto decreto legislativo prevedendo che gli Ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della Salute, su proposta delle Federazioni Nazionali d’intesa con gli Ordini interessati, possa disporre che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province confinanti.
Inoltre, si dispone che tali enti pubblici non economici, sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.
Gli Ordini sono chiamati a promuovere e assicurare l'indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
Tra i compiti assegnati ai predetti enti permangono la tenuta e la pubblicità degli Albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di Albo cui partecipa oltre agli iscritti all’uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della Salute.
La norma, inoltre, dopo aver novellato il decreto legislativo n. 233 del 1946, detta disposizioni transitorie per gli Ordini e i relativi organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo alle disposizioni come modificate dall’articolo in commento, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
È disposto altresì che i Consigli Nazionali delle Federazioni Nazionali provvedano ad approvare i relativi statuti per definirne l’organizzazione e il funzionamento.
La norma interviene abrogando le disposizione del decreto legislativo n. 233 del 1946, incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti attuativi e statuti.