Audizione del Presidente FNOVI al Ministero della Giustizia
Audizione del Presidente FNOVI al Ministero della Giustizia

17/09/2006
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Come annunciato, il Sottosegretario alla Giustizia Luigi Scotti ha dato avvio alle audizioni (per gruppi omogenei) delle professioni regolamentate. Venerdi 15 settembre sono stati sentiti gli Ordini sanitari (veterinari, odontoiatri, medici, farmacisti, biologi, psicologi e chimici). Le consultazioni sono finalizzate all’acquisizione di informazioni utili all’allestimento di un ddl governativo di riforma delle professioni. Alla audizione è intervenuto il Presidente della FNOVI Gaetano Penocchio che ha risposto alle domande del Sottosegretario.
17 settembre 2006
Come annunciato, il Sottosegretario alla Giustizia Luigi Scotti ha dato avvio alle audizioni (per gruppi omogenei) delle professioni regolamentate. Venerdi 15 settembre sono stati sentiti gli Ordini sanitari (veterinari, odontoiatri, medici, farmacisti, biologi, psicologi e chimici). Le consultazioni sono finalizzate all’acquisizione di informazioni utili all’allestimento di un ddl governativo di riforma delle professioni. Alla audizione è intervenuto il Presidente della FNOVI Gaetano Penocchio che ha risposto alle domande del Sottosegretario.
Sul sistema duale: il Presidente FNOVI ha chiarito che tra le professioni protette e regolamentate (Ordini) e quelle non protette e non regolamentate (Associazioni) ci sono molte differenze di formazione giuridica, ma anche di altra natura. Quelle protette sono professioni tradizionali da tutti conosciute che hanno nel loro bagaglio genetico secoli di storia e di cultura e una diffusa capacità di aggiornamento; le seconde più recenti e figlie dei tempi. Per la nostra, che è una professione protetta, sono previste per quasi tutte le prestazioni professionali riserve di attività. In questa situazione, che vede i medici veterinari titolari di competenze riservate, non si sente la necessità di disporre di servizi non riservati e quindi di riconoscere Associazioni (prevedendo per queste ultime un sistema di certificazione). Questo in base al principio che non può essere considerata professione una attività che riguarda prestazioni che presentano una connotazione qualificata per la professione regolamentata; in altre parole non è possibile riconoscere l’esistenza di Associazioni in campi dove operano già gli Ordini. E’ vero che le nostre Facoltà producono laureati triennali, ma queste “nuove professioni” sono di difficile definizione e di area zootecnica. Questi profili, quasi sempre funzionali solo a coloro che li generano, non hanno e non devono nulla a che fare con la nostra che è una professione medica.
Gaetano Penocchio non ha negato la possibilità di istituire nuovi Ordini, che però debbono esistere solo quando vi sono degli interessi generali da tutelare, sussiste una esigenza di tutela dell’affidamento della clientela e della collettività, emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall’esercizio non corretto della professione.
Sulle società il Presidente FNOVI ha approvato senza riserve le STP (Società tra professionisti) che di fatto esistono già, non foss’altro come soggetto acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione. È vero però che la prestazione professionale costituisce un prodotto necessariamente ed assolutamente connotato della personalità di chi lo ha fornito (e per il quale l'organizzazione societaria resta sullo sfondo) e il prodotto che si realizza non può essere inteso come un utile societario. Pertanto, pur resa ammissibile, la società tra professionisti resterà una fattispecie ibrida, poiché mancheranno comunque almeno due delle connotazioni più tipiche della società: lo svolgimento in comune di un'attività economica; lo scopo di dividerne gli utili. Il presidente FNOVI ha inoltre ammesso l’esistenza di società interprofessionali (che devono tenere conto degli ordinamenti di categoria e di eventuali incompatibilità e devono esser controllate anche ai fini di evitare l’abusivismo e) e di forme societarie che prevedano la presenza di soci di puro capitale (così va il mondo in tutti i settori) a condizione che il loro controllo (maggioranza) resti riservato ai soli soci professionisti.
Sull’obbligo di disporre di copertura assicurativa secondo il Presidente FNOVI non vi è discussione; questo accade in tutto il modo ed è universalmente accettato dalle professioni; i regolamenti ed i codici che regolano la vita della professione devono identificare i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale.
Su un eventuale fondo di solidarietà che dovrebbe essere, come ipotizzato dal Sottosegretario Scotti, allestito dagli Ordini (per iniziative quali borse di studio, ingresso dei giovani nella professione) prevedendo di destinare allo stesso una quota di patrimonio e delle entrate, il Presidente evidenziato che i bilanci degli Ordini sono spesso irrilevanti ai fini economici. Non trasformiamo gli Ordini (che sono organi ausiliari dello Stato) in istituzioni con connotazioni solidaristiche ed assistenziali. Non vi è nessuna opportunità di operare questa trasformazione in quanto esistono già enti e fondazioni che bene operano in questi campi. Inoltre nessuno vieterà agli Ordini che lo vorranno di destinare loro risorse a questi fini.
Quale Ministero deve operare il controllo sulle professioni della salute: deludendo il Sottosegretario il Presidente FNOVI ha sostenuto che la professione del medico veterinario non può che fare riferimento al Ministero della Salute.
Durata delle cariche: anche in questo settore il Presidente FNOVI non si è unito al coro. Per formare un dirigente sono necessari anni. Non buttiamo disponibilità, capacità e formazione. Non è bene avere rendite (?) vitalizie, ma non è neppure bene cambiare per cambiare.
Pubblicità nel nostro settore è regolata da una legislazione speciale (legge 175/92). La pubblicità deve essere informativa, non ingannevole, non comparativa e regolata da previsioni contenute nel codice deontologico.
Potere disciplinare: alla domanda del Sottosegretario Scotti relativa all’affidamento dei potere disciplinare ad organismo diverso dal Consiglio dell’Ordine il Presidente FNOVI ha sostenuto che il potere disciplinare (di secondo grado) in ambito delle professioni del medico, dell’odontoiatra, del medico veterinario e del farmacista è già in capo ad un organismo terzo: la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie istituita presso il Ministero della Salute. E’ invece opportuno distinguere tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti.
UFFICIO STAMPA FNOVI
Fonte:
Ufficio stampa FNOVI