Stp e Registro imprese: questo il procedimento di iscrizione

05/09/2013
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La nuova disciplina in materia di società tra professionisti (stp) contenuta nella legge n. 183/2001 e nel regolamento di attuazione approvato con D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 interviene sul regime pubblicitario imponendo alla stp l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso l’Ordine di appartenenza dei soci professionisti.
Solo a seguito del compimento delle operazioni relative all’iscrizione, la stp può iniziare l’esercizio in forma societaria dell’attività professionale regolamentata.
Dopo le iniziali incertezze, sembra ormai definito l’iter di iscrizione delle stp.

Questi i principali adempimenti:
• la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese;
• successivamente la STP si iscrive nell’albo tenuto dall’Ordine/Collegio di appartenenza (se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette – c.d. società multidisciplinare – deve iscriversi presso l’albo o il registro dell’Ordine/Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo; se non risulta un’attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli altri albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate) – art. 7 Decreto n. 34/2013);
• infine, quando la STP inizia l’attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Da quanto esposto emerge che l’esercizio dell’attività descritta nell’atto costitutivo della stp come oggetto sociale esclusivo è sospensivamente condizionato all’esito favorevole della verifica effettuata dal Consiglio dell’Ordine competente a seguito della quale la stp viene iscritta nell’Albo professionale.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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