Emoderivati ed emocomponenti - Il Ministero della Salute risponde alla FNOVI
Emoderivati ed emocomponenti - Il Ministero della Salute risponde alla FNOVI

Il Ministero risponde ad un quesito della FNOVI in merito all’applicazione del D. Lgs. n. 193/06 per quanto attiene gli emoderivati e gli emocomponenti chiarendo come ai sensi del Decreto indicato, ad eccezione del sangue intero animale, non menzionato, i derivati del sangue necessitano di regolare autorizzazione all’immissione in commercio data la definizione di medicinale veterinario del decreto medesimo.
Tuttavia il Ministero, nella medesima nota, informa che, cogliendo l’occasione posta dal quesito, visti i potenziali sviluppi della terapia trasfusionale, e tenuto conto della imminente revisione della direttiva 2001/82/CE, la Direzione ha inviato alla Commissione Europea una richiesta per un approccio alla questione simile a quello riportato nella Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, nella quale l’articolo 3 recita “La presente direttiva non si applica a quanto segue: ….omissis… al sangue intero, al plasma né agli emoplasti …”.
Conclude la nota rammentando come, attualmente, tutti i derivati del sangue ad uso eterologo (il donatore non coincide con il ricevente) siano regolamentati dal D. Lgs. n. 193/2006, ad eccezione del sangue intero, regolamentato dall’accordo sancito il 20 dicembre 2007 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome concernente “Linee guida relative all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario”.