Ddl Lorenzin. La sintesi degli articolo del Capo II - Professioni sanitarie
Ddl Lorenzin. La sintesi degli articolo del Capo II - Professioni sanitarie

L’art. 3 riforma in maniera organica gli Ordini e i collegi delle professioni sanitarie, con un intervento diretto allo scopo di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell’interesse dei cittadini.
L’articolo non propone l’istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua esclusivamente le seguenti operazione di ammodernamento:
a) adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno;
b) muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo.
In particolare si sostituiscono i primi tre Capi del decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli Ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della Salute, su proposta delle Federazioni Nazionali d’intesa con gli Ordini interessati, possa disporre che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.
Inoltre, si dispone che tali enti pubblici sono organi sussidiari dello Stato dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.
Promuovono e assicurano l'indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. In più vengono elencati tutta una serie di compiti: dalla pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, alla valutazione delle attività di formazione continua.
L’art. 4 ricomprende le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie rimettendo, per i biologi, l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’ordine al Ministro della salute, attualmente in capo al Ministro della giustizia.
L’art. 5 si occupa di esercizio abusivo della professione sanitaria. Si integra il codice penale con la circostanza dell’aggravante e la pena aumenta da un terzo alla metà nell’ipotesi di reato. In più è prevista la confisca dei beni mobili o immobili utilizzati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione. I beni immobili confiscati all’autore del reato sono dati al Comune dove l’immobile è sito e destinati per le finalità sociali e assistenziali.
L’art. 6 introduce un’ulteriore aggravante per alcuni t reati commessi a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.
L’art. 7 ha lo scopo di agevolare l’accesso dei giovani alla professione medica definendo ulteriori modalità per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende sanitarie del Ssn facenti parte della rete formativa.
L’obiettivo della norma proposta, nel rispetto dell’autonomia regionale, è quello di accrescere la partecipazione degli specializzandi all’attività professionale. Resta impregiudicata l’applicazione della disposizione a tutti i medici specializzandi senza alcuna differenza tra comunitari e extracomunitari.
L’art. 8, prevede il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse. Pertanto, la norma conferma il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista ed eliminato per le altre, con l’effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio.