Le comunicazioni di cancelleria tramite PEC nel decreto legge n. 179/2012

Le comunicazioni di cancelleria tramite PEC nel decreto legge n. 179/2012

Le comunicazioni telematiche di cancelleria si inseriscono nell’ambito della disciplina del processo telematico, caratterizzandosi forse come lo strumento di maggiore sviluppo dello stesso. Sono dettagliate da normazione primaria e regolamentare che ha avuto un notevole sviluppo nel corso degli anni.
L’art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto importanti novità in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria, rendendo obbligatorie le stesse ove sia rinvenuto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La FNOVI ha condiviso con gli Ordini provinciali una comunicazione a cura del Presidente facente funzioni della Corte di Appello di Roma, Dr. Catello Pandolfi, il quale ha raccomandato a tutti gli organismi ordinistici delle professioni intellettuali di attivarsi affinché i propri iscritti – in special modo quelli registrati negli elenchi dei CTU – comunichino gli indirizzi di posta certificata per quindi essere trasmessi alla Direzione Generale SIA del Ministero della Giustizia.
La nota diramata invita ad una “efficace collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati dalle innovazioni normative” (in particolare il comma 6 dell’art. 16 del DL 179/2012 ) e informa che la Corte di Appello di Roma – ma in questo senso si registrano pronunciamenti dello stesso tipo in tutti i distretti giudiziari italiani – a partire dal prossimo 1 febbraio provvederà ad inviare ai CTU tutte le comunicazioni e notifiche relative alle cause civili pendenti dinanzi alla Corte solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
La Federazione, nel richiamare le numerose comunicazioni diramate in argomento, ha ricordato che l’attivazione – presso qualunque degli operatori esistenti sul mercato – dell’indirizzo di posta elettronica certificata è un adempimento obbligatorio previsto in capo al singolo professionista ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella Legge 2/2009. Al professionista spetta poi il compito di comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC attivata.