La PEC dei professionisti (CTU) ausiliari del Giudice
La PEC dei professionisti (CTU) ausiliari del Giudice

Con una nota agli Ordini provinciali la FNOVI ha condiviso la comunicazione a firma della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia con la quale è stata chiesta la collaborazione degli Ordini per integrare i dati previsti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Dicastero della Giustizia.
La Direzione ministeriale ha rammentato che dallo scorso ottobre è entrata in vigore la disposizione di cui all’art. 16, comma 6, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
La norma prevede che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.
Per consentire in particolare le suddette comunicazioni e notificazioni in favore dei professionisti iscritti nei Registri dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) dei Tribunali, la Direzione – in un ambito di collaborazione tra le istituzioni – ha domandato agli Ordini di richiedere la PEC agli iscritti che non vi avessero ancor adempiuto e di volerli inviare alla richiedente che provvederà alla loro iscrizione nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
I professionisti impegnati quali ausiliari del Giudice potranno anche registrarsi in proprio secondo le specifiche tecniche rinvenibili al sito http://pst.giustizia.it/PST/.
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:
1.appartenenti ad un ente pubblico;
2.professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
3.ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).