Misura 114 Regione Lombardia: precarietà nel bando
Misura 114 Regione Lombardia: precarietà nel bando

Relativamente al bando per le procedure e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 5348 del 23/05/2008, la FNOVI rileva preliminarmente che il bando lombardo esordisce in maniera corretta restringendo i soggetti che possono ottenere il riconoscimento per l'erogazione per il servizio di consulenza aziendale alle sole figure professionali.
Precarietà nel Bando relativo alla Misura 114 “Riconoscimento degli Organismi di Consulenza” della Regione Lombardia.
Relativamente al BANDO PER LE PROCEDURE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 5348 del 23/05/2008, la FNOVI rileva preliminarmente che, a differenza di altri Bandi similari, oggetto di impugnativa nelle diverse Regioni d'Italia, il bando lombardo esordisce in maniera corretta restringendo i soggetti che possono ottenere il riconoscimento per l'erogazione per il servizio di consulenza aziendale alle sole figure professionali (societarie o associative), solo escludendo l'attività professionale individuale (su questo abbiamo già altre volte sollevato rilievi al TAR, ma sembra ormai una prassi uniforme delle Regioni, che interpretano l'organismo di consulenza come qualche cosa di più strutturato, che non il semplice libero professionista).
Per quanto riguarda gli aspetti critici si rileva quanto segue:
1. nei requisiti relativi ai componenti dello staff tecnico, riteniamo che sia assolutamente lesivo delle prerogative e competenze professionali degli iscritti agli Albi dei Medici Veterinari, degli Agronomi e degli Agrotecnici, prevedere requisiti di esperienza lavorativa o attestazione di partecipazione a corsi (addirittura gestiti in forma esclusiva dallo stesso Assessorato Regionale), tenuto conto che, secondo le impugnative svolte in altre sedi, è evidente che la semplice iscrizione all'Albo, che prevede il superamento positivo del corso di studi e dell'esame di abilitazione professionale, non può essere ulteriormente condizionato da altri elementi, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale;
2. la parte in cui si consente di sostituire le professionalità richieste per lo staff tecnico con accordi di collaborazione con organismi esterni che debbano avere a loro interno tali professionalità, sembra ingenerare un meccanismo molto pericoloso che non solo aggira e rende molto più debole la obbligatorietà (sancita poco sopra nel testo) della presenza dello staff tecnico dei professionisti iscritti agli Albi dei Veterinari, degli Agronomi e degli Agrotecnici, ma crea un pericolo di interposizione di altre strutture, facendo venir meno l'effettività della presenza di professionisti a favore di società di servizi o strutture "tuttofare" o ibride (fuori dal controllo ordinistico);
3. stesso discorso può essere fatto per il requisito di esperienza lavorativa almeno quadriennale richiesto per il Coordinatore Tecnico, anch'esso lesivo delle competenze professionali, tenuto conto che, come sopra, si aggiunge un ulteriore requisito per l'esercizio dell'attività professionale, semplicemente riconosciuta ed automatica con l'iscrizione all'Albo
4. incomprensibile perché inspiegabile e fuori dal sistema ordinistico che regola le attività professionali, l’obbligo di presenza di un dottore agronomo nello staff (anche per l’ambito sanitario veterinario).
La Fnovi alla luce di quanto sopra si riserva di adottare tutte le iniziative di tutela necessarie.
Roma 30 maggio 2008
UFFICIO STAMPA FNOVI