Irap: professionisti esentati con dipendenti occasionali

25/02/2014
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Da Piazza Cavour arriva un altro tassello sull’Irap dei piccoli professionisti. Avere dipendenti non fa scattare automaticamente l’obbligo del versamento dell’imposta. Configurano l'autonoma organizzazione, infatti, solo i lavoratori non occasionali e inseriti nella struttura dello studio. A stabilirlo, la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 4111 del 20 febbraio 2014, ha accolto il ricorso di una professionista. La sesta sezione ha, quindi, bocciato la decisione della Commissione Tributaria (Ctr) di Milano che aveva negato il diritto al rimborso dell'imposta soltanto perché la contribuente poteva contare in studio di alcuni lavoratori dipendenti.

Il fisco non aveva dimostrato, però, se i lavoratori erano inseriti in pianta stabile nell'organizzazione. Questo elemento è sembrato sufficiente alla Cassazione, che sull'Irap è giunta spesso a decisioni contraddittorie, a escludere l'obbligo del versamento.
Nel passaggio chiave delle motivazioni si legge, infatti, che la decisione della Ctr meneghina sembra fare malgoverno dei principi generali sull'Irap, «avendo affermato che l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, sia condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo, non considerando che, in base al principio, solo il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere rilievo agli effetti di che trattasi».
Per il resto la Cassazione ribadisce che, «a norma del combinato disposto degli artt. 2 del d.lgs 446/1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata».
Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
Anche la procura generale ha chiesto al collegio di accogliere il ricorso della professionista.
(Fonte: ItaliaOggi)

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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