FNOVI risponde a un quesito della FVE - Uso di Diclofenac e rischio per gli avvoltoi

28/03/2014
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Il bisogno di rafforzamento della comunicazione tra FNOVI ed FVE esplicitato nella riunione di febbraio a Bruxelles ha portato ad un primo scambio di informazioni in merito alla necessita rinvenuta dalla FVE di intervenire in tema di salvaguardia degli avvoltoi in Europa.
Al quesito posto dalla FVE relativo ad alcuni pericoli ravvisati nella situazione italiana, FNOVI risponde in modo circostanziato evidenziando l'attenzione posta dal'Italia al problema e il ruolo svolto dai Servizi Veterinari.
In merito all'argomento si rileva come in Italia sia la casa farmaceutica Fatro titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Reuflogin® , contenente Diclofenac, autorizzato per cavalli non-dpa e bovini e suini.

La questione, in territorio extra UE è parecchio datata ed ha implicato la sospensione dell'autorizzazione del medicinale in alcuni Paesi in cui gli avvoltoi si cibano di carcasse animali. I Paesi europei in cui il farmaco è registrato sono Estonia, Lettonia, Portogallo, Rep. Ceca e Spagna. Comunque, in UE, l'Italia, come altri paesi UE, è autorizzata ai sensi del Regolamento 142/2011 (allegato IV-capo 2 sezione 2) ad alimentare gli avvoltoi con carcasse, ma solo con materiali di categoria 1 di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Il Regolamento 1069/2009 inoltre non contempla gli avvoltoi quali possibili destinatari dei materiali di categoria 2 e 3. Gli avvoltoi dunque non possono accedere ai materiali di categoria 2 contenenti residui di medicinali veterinari. L'applicazione inoltre della Direttiva 82/2001/CE e successive modifiche nel tracciare scrupolosamente l'utilizzo del farmaco veterinario, consente di escludere che materiali di Categoria 2 possano non essere classificati come tali.
Il pericolo residuo dell'ipotetico confluire di una carcassa di bovino trattato con Diclofenac quale alimento per avvoltoi (dato che i suini non sono mai di categoria 1) è scongiurato dal fatto che l'utilizzo in deroga di sottoprodotti di origine animale di cat. 1 per l'alimentazione di uccelli necrofagi, secondo le modalità evidenziate, deve avvenire sempre dietro autorizzazione e quindi controllo dell'autorità competente (ivi quindi compresa la formazione degli operatori). 
Tale concetto viene ribadito sempre dal Regolamento UE 142/2011 oltre che nell'Allegato VI anche nell'Allegato XVI - Controlli ufficiali - Capo III - Sez. 6 Controlli ufficiali relativi all'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali di categoria 1- dove prevede che " L'autorità competente verifica lo stato di salute degli animali d'allevamento nella regione in cui viene effettuata l'alimentazione degli uccelli necrofagi con materiali di categoria 1 ed opera un'adeguata sorveglianza delle TSE, comprendente il prelievo di campioni ed esami di laboratorio ad intervalli regolari." Pertanto il principio di garanzia che animali trattati con Diclofenac possano essere esclusi dall'alimentazione degli uccelli necrofagi, è più volte ribadito sia dal Regolamento CE 1069/09 che dal suo applicativo (REg. UE 142/2011).
Si ricordo infine che le Linee guida di applicazione del Regolamento 1069, approvate dalla Conferenza Unica e recepite dalla varie Regioni italiane, all'art. 14 prevedono che sia il Veterinario ufficiale ad autorizzare il predetto impiego.
Si ringrazia il dr. Spinoso per la collaborazione.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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