Macellazione speciale d’urgenza: precisazione dal Ministero della Salute.
Macellazione speciale d’urgenza: precisazione dal Ministero della Salute.

Una interlocuzione intercorsa tra la Fnovi e il Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ci da la possibilità di pubblicare alcune utili precisazioni.
In argomento MSU FNOVI ha segnalato la criticità del passaggio dove la nota si riferiva a possibili condizioni di “falso ideologico”. Secondo la FNOVI “il reato di falsità ideologica, così come previsto dal Codice Penale, non discende dal ruolo ricoperto, ma dal solo fatto di esercitare una professione sanitaria. I medici veterinari sono tutti e sempre esercenti servizi di pubblica necessità, lo sono ai sensi dell’art 359 del CP i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.”
Il Direttore Borrello ha precisato che “in chiave generale e preventiva si è ritenuto di effettuare un richiamo alla responsabilità penale in cui possono incorrere i veterinari nella certificazione degli esiti delle ispezioni. Resta evidente che la responsabilità penale derivante da attestazioni mendaci riguarda tanto il veterinario ufficiale quanto il veterinario privato, ma l’accento è stato posto su quest’ultimo solo in quanto la circolare affrontava, nello specifico, la questione dell’attività di ispezione fuori dal macello svolta dai liberi professionisti. A tal proposito si rappresenta che la nota è stata pensata con il fine di fugare ogni dubbio sulla possibilità concessa ai veterinari privati di svolgere l’attività di controllo di cui le stesse Autorità pubbliche possono avvalersi per l’espletamento di fondamentali attività di interesse generale.”