Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle registrazioni da parte del veterinario
Considerazioni del GdL FNOVI in merito alle registrazioni da parte del veterinario

Per quanto riguarda le registrazioni che competono al veterinario in azienda queste erano regolamentate dalla Direttiva 23 del 1996 "concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE" Questa Direttiva, recepita in Italia con DLgs 158/06, per i suoi contenuti generali non viene riscritta dal presente regolamento e dunque rimane valida.
Tuttavia, laddove, recita, all'art. 10 (per noi art. 15 del DLgs 158): "Il veterinario indica su un registro tenuto nell'azienda la data e la natura dei trattamenti prescritti o applicati, l'identificazione degli animali trattati ed i periodi di sospensione corrispondenti. L'allevatore, dal canto suo, indica su tale registro, che può essere quello previsto dalla direttiva 2001/82/CE, la data e la natura dei trattamenti applicati. Garantisce il rispetto dei periodi di sospensione e conserva le ricette giustificative per cinque anni."
E’ bene notare come, in base a tale impianto, gli obblighi relativi alle registrazioni riguardano i farmaci di cui al campo di applicazione della Direttiva medesima ossia le sostanze e le categorie di residui di cui all'allegato I (art. 1), che, come si potrà vedere è piuttosto corposo anche se non omnicomprensivo (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=CELEX:01996L0023-20130701&qid=1414014387673)
La bozza di Regolamento va a regolamentare ex-novo l'intera fattispecie delle registrazioni con l'articolo 112, questa volta però non escludendo dalla registrazione nessun tipo di medicinale veterinario e prevedendo la riscrittura, per intero dei dati già contenuti nella ricetta veterinaria qualora presente perché necessaria.
Se l'impianto dell'obbligo di registrazione con doppia scrittura da parte del veterinario e di registrazione anche dei farmaci con TS pari a zero giorni da parte dell'allevatore e/o senza l'obbligo di prescrizione veterinaria, è una novità per molti paesi, per l'Italia no ed è ancora viva e presente la memoria del confronto con il Ministero della Salute con conseguente emissione di chiarimenti deroganti. Queste logiche che difficilmente sono riconducibili a ragioni di tutela, vedranno la FNOVI impegnata per una modifica al Regolamento dato più che alla luce dell'articolo 29, salvo le eccezioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, tutti i farmaci per DPA dovranno prevedere la ricetta.
L'impianto del regolamento consente la tenuta del registro solo 3 anni, diversamente da quello della Direttiva che ne prevedeva 5 come recepito dal nostro DLgs 158/06.
Si rileva l'incongruenza di consentire agli Stati membri di allungare questo periodo a raffronto, all'art.114, di un obbligo tassativo di soli tre anni per "Veterinari che prestano servizi in altri Stati membri" qualora trattino animali DPA.
Sancito a cinque anni il tempo di tenuta della registrazione dell'uso in deroga su animali DPA, riportata su un registro del veterinario (art 116,comma 8). Anche qui i dati richiesti sono gli stessi della prescrizione che in questo caso è obbligatoria per qualsiasi medicinale veterinario anche a TS pari a zero giorni. Anche qui, doppia scrittura che diventa tripla con quella aziendale, che potrebbe essere evitata con l'obbligo di tenuta della copia della prescrizione.
Nessun obbligo di registrazione, nemmeno per l'uso in deroga per le prescrizioni ad animali non-DPA. Viene chiarito che questo vale anche per gli equidi non-DPA (art. 115 comma 3) dato che questi rientrano a pieno titolo nei dettami dell'articolo medesimo.
La registrazione dell'utilizzo degli antimicrobici prevede un'ulteriore registrazione, per fortuna a carico questa volta di chi effettua la vendita al dettaglio (art. 107) su un registro specifico della data della transazione, la denominazione del medicinale veterinario, il numero del lotto, la quantità ricevuta o fornita, il nome e l'indirizzo del fornitore in caso di acquisto o del ricevente in caso di vendita, il nome e l'indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale e una copia della prescrizione in caso di medicinali veterinari che richiedono una prescrizione a norma dell'articolo 29. Nei paesi dove il veterinario vende il farmaco, questo onere, con tutte le limitazioni di vendita imposte dall'art. 107 medesimo sarà del veterinario. Animali d'affezione compresi. Tenuta della registrazione 3 anni.
Ai fini della tracciabilità, il legislatore europeo parla sempre di registri mentre il termine congruente anche con l'ipotesi di ricetta informatizzata dovrebbe essere registrazioni, dando la chiara indicazione del rivolgersi ai supporti informatici quali strumenti di tracciabilità, semmai delineandone le caratteristiche garanti dalle manomissioni.