Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla cascata, in generale, all’uso in deroga, negli animali DPA e ai tempi di sospensione
Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla cascata, in generale, all’uso in deroga, negli animali DPA e ai tempi di sospensione

L’uso in deroga negli animali DPA è regolamentato, nella bozza proposta dalla commissione, da diversi elementi.
Come precedentemente anticipato, il testo non contempla più la definizione di uso improprio e ammette solo l’uso conforme all’AIC. Ne consegue che la mancata efficacia di un medicinale si configura come assenza del medesimo se, per la stessa patologia e specie, il mercato nazionale non ne offre un altro. La fattispecie di un uso che, pur rispettando la specie e la patologie, richiedesse un dosaggio diverso e/o prolungato, non trova più spiragli.
I foglietti illustrativi dovranno contenere diciture in merito alla possibilità dei farmaci di essere usati in deroga o, per gli AM (antimicrobici) al divieto di tale utilizzo.
Il titolo stesso degli articoli regolatori indica un riferimento stretto all’AIC: ”Impiego, in specie destinate/non destinate alla produzione alimentare, di medicinali per specie o indicazioni non previste nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio”.
La cascata cambia radicalmente.
Regolamentato con un dispositivo dedicato la cascata nelle specie acquatiche e con alcune deroghe l’apicoltura (news dedicate).
Per gli animali DPA in generale dunque, in assenza del farmaco registrato, i sotto-punti indicati con le lettere (a), (b), (c) possono essere utilizzati, l’uno per l’altro a scelta del veterinario. Il punto (d), il galenico magistrale, è l’unica soluzione subordinata non alla sola assenza di farmaco specifico ma anche, a cascata, all’assenza di quanto al punto (a) ossia del farmaco reperibile in Italia per altra specie o altra affezione. Le altre opzioni tra cui scegliere liberamente sono quelle già note: (b), un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro, in conformità al presente regolamento, per l'impiego nella stessa specie o in un'altra specie destinata alla produzione alimentare per la stessa affezione o per un'altra affezione e (c) un medicinale per uso umano autorizzato nello Stato membro interessato.
Come già precedentemente, le sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale utilizzato in deroga, sono elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Il tempo di attesa che il veterinario deve specificare occupa un articolo intero, il 117.
Il primo riconoscimento del legislatore è che se l’uso in deroga viene fatto sulla stessa specie, ma per un’altra patologia, il TS è quello già previsto.
Per le altre tipologie si veda la tabella dalla quale si evince che l’uso in deroga di farmaci con TS pari a zero, rimane zero.
| organi fonte di alimento per l’uomo | caratteristiche del medicinale usato in deroga | calcolo del TS |
|---|---|---|
| Frattaglie di volatili e carne mammiferi | farmaco con AIC per altri DPA | moltiplicare per 1,5 il TS più lungo previsto nell’AIC |
| farmaco con AIC per non-DPA ma con molecole presenti nella tabella 1 del reg. 37/2010/UE | 28 gg | |
| farmaco con AIC per altre specie che producono latte | moltiplicare per 1,5 il TS più lungo previsto nell’AIC per altre specie che producono latte | |
| farmaco con AIC per specie che non producono latte | 7 gg | |
| farmaco con AIC per altre specie che producono uova | moltiplicare per 1,5 il TS più lungo previsto nell’AIC per altre specie che producono uova | |
| farmaco con AIC per specie che non producono uova | 7 gg | |
| specie acquatiche per consumo umano e specie acquatiche che producono uova per consumo umano | farmaco con AIC per altre specie acquatiche |
moltiplicare il TS più lungo previsto nell’AIC per 50 ed espresso in giorni moltiplicato per la t° dell’acquan (“gradi-giorni”) NB: il TS non può essere inferiore a 50 |
| farmaco non autorizzato per specie acquatiche da produzione alimentare | 500 gradi giorno | |
| miele e prodotti dell’alveare | nessuna indicazione | valutazione libera del veterinario |
|
equidi oltre a quanto detto per carne e latte |
contiene una delle sostanze essenziali di cui al Reg. 1950/2006 | 180 gg |