Considerazioni del GdL FNOVI in merito all'uso in deroga negli animali non-DPA
Considerazioni del GdL FNOVI in merito all'uso in deroga negli animali non-DPA

Anche la cascata per animali non-DPA affronta moltissime novità. Per loro come per i DPA la dicitura che giustifichi l'uso in deroga in assenza di farmaco rimane, purtroppo molto severa: "in particolare al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con....": Tuttavia la cascata, anche qui, viene 'liberata'.
In assenza del farmaco specifico il medico veterinario può indifferentemente rivolgersi ad un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato per l'impiego in un'altra specie animale o per un'altra affezione nella stessa specie oppure ad un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro, per l'impiego nella stessa specie o in un'altra specie, per la stessa affezione o per un'altra affezione oppure ad un medicinale per uso umano autorizzato nello Stato membro interessato.
Solo l'uso del galenico magistrale è vincolato dall'impossibilità di reperire una delle formule precedenti. Diversamente che negli animali da reddito dunque, dove il galenico magistrale trovava il suo spazio di utilizzo subito dopo la verifica dell'assenza di un farmaco veterinario presente sul territorio nazionale, per gli animali d'affezione è l'ultima possibilità, esaurite tutte le altre.
Difficile capire le ragioni e le tutele esercitate da questa limitazione dato che le Considerata non citano le ragioni di questa scelta in merito ai galenici.
Il legislatore si premura di chiarire che gli equidi non-DPA ai sensi del reg. 504 sottostanno a questo articolo senza tuttavia minimamente richiamare nelle indicazioni prudenziali di tracciabilità del trattamento, le regole necessarie ad evitare altre allerte alimentari come quelle relative alle carni equine non dichiarate negli alimenti semmai con presenza anche di fenilbutazone.
Risulta anche carente di definizione il concetto di “assenza del farmaco” non considerando ad es. la condizione in cui l’efficacia della terapia richieda tempistiche oltre le quali non sia possibile andare e che può contrastare con situazioni di reperibilità del medicinale, di distanza di approvvigionamento, di reperibilità e comunicazione con fornitori situai in Paesi stranieri ancorché membri UE. Questa ed altre casistiche quali quella della variabilità delle specie animali e delle caratteristiche specifiche dei singoli soggetti, altresì condizionate dalle patologie oggetto di terapia, che non consentono di considerare universalmente somministrabili i medicinali presentati in specifiche vie di somministrazione (via orale, iniettabile, aerosol, intrarettale) o formulazioni (gassoso, liquido, solido) pure assieme alle soggettive variabilità di reazione organica ad una stessa patologia che impongono previsione della possibilità di somministrazione di medicinali con caratteristiche diverse per meccanismo d’azione o efficacia, non vengono valutate.