Pubblicità delle professioni sanitarie: chiarimenti della FNOVI
Pubblicità delle professioni sanitarie: chiarimenti della FNOVI

Al fine di riscontrare i numerosi quesiti pervenuti circa la possibilità per i medici veterinari di indicare e divulgare i titoli e le specializzazioni professionali, i percorsi formativi, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, la FNOVI – con la Circolare n. 8/2014 – ha chiarito che nessun rilievo potrà essere mosso dall’Ordine ove accertata la veridicità dell’informazione.
La materia della pubblicità sanitaria è stata profondamente modificata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223. “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (c.d. decreto Bersani) convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare (in ragione del dettato di cui l’art. 2, comma 1 lettera b) e comma 3. della citata legge) la nuova disciplina sulla pubblicità demanda agli Ordini il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.