Le movimentazione dai territori soggetti a restrizione verso i macelli designati
Le movimentazione dai territori soggetti a restrizione verso i macelli designati

Facendo seguito alle numerose richieste di iscrizione di impianti di macellazione designati nell’apposito elenco nazionale, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha ritenuto opportuno fornire elementi informativi e di chiarimento.
Nella nota diramata si legge che “Come noto, il Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, all’articolo 8 comma 4, la possibilità di derogare al divieto di uscita dai territori in restrizione per gli animali destinati all’immediata macellazione. In particolare, la norma prevede la possibilità che gli animali siano inviati a macelli designati, individuati secondo i criteri di cui all’allegato IV dello stesso Regolamento e secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali in materia”.
L’obbligo di macellazione presso i macelli designati riguarda solamente gli animali:
a) in provenienza da province in restrizione e diretti verso macelli posti in province indenni o non in restrizione per uno o più sierotipi rispetto al territorio di provenienza degli animali;
b) che non rispettano le condizioni di cui all’allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i..
“Pertanto – si legge - l’obbligo di macellazione in mattatoi designati non si applica, ad esempio, per animali vaccinati nel rispetto delle norme previste all’allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007 s. m. e i. o nel caso di animali destinati a mattatoi posti in territori in restrizione per i medesimi sierotipi della provincia di provenienza”.
Per quanto riguarda i criteri per la designazione dei mattatoi la comunicazione a firma del Direttore Generale, Dr. Silvio Borrello, richiama quanto già emanato con nota n. 980 del 5/2/2008.
In particolare:
1) capacità di macellazione dell’impianto e flussi consolidati con i territori in restrizione per bluetongue;
2) arrivo degli animali al macello e possibilità di macellazione immediata o in giornata o comunque entro 24 ore dall’arrivo. Qualora gli animali dovessero soggiornare presso il macello nelle ore notturne, lo stesso impianto deve essere dotato di una struttura di stabulazione riconosciuta a prova di insetti vettori;
3) presenza di 2-3 aziende sentinella nel raggio di 4 chilometri dall’impianto di macellazione.
La Direzione ribadisce inoltre “che gli impianti di macellazione dovranno inoltrare domanda presso la propria AUSL competente per territorio che provvederà a verificare i requisiti necessari. L’istanza sarà successivamente inoltrata alla Regione di competenza che, a seguito di accurata valutazione, potrà rilasciare l’autorizzazione. Il Ministero della Salute dovrà essere informato tempestivamente da parte delle Regioni delle autorizzazioni rilasciate e dei rinnovi annualmente predisposti al fine di poter procedere all’iscrizione degli impianti nell’elenco nazionale disponibile alla pagina internet: http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/BT_REP_021_R”.
Non saranno considerati modalità di richiesta di autorizzazione o rinnovo difformi dalla procedura così esposta.