Condizionalità: il TAR Emilia Romagna accoglie il ricorso promosso dalla FNOVI

Misura 114 P.S.R.
25/07/2008
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Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla FNOVI insieme al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e che aveva registrato la presenza, accanto ai livelli nazionali, degli Ordini provinciali della Regione. Il ricorso è stato accolto relativamente alla illegittimità della richiesta per gli iscritti agli albi dei veterinari e degli agrotecnici di ulteriori requisiti di esperienza e professionalità.

Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla FNOVI insieme al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e che aveva registrato la presenza, accanto ai livelli nazionali, degli Ordini provinciali della Regione.

La sentenza n. 3474/2008 ha infatti accolto la tesi di cui ai motivi II e III del ricorso relativi alla illegittimità della richiesta per gli iscritti agli albi dei veterinari e degli agrotecnici di ulteriori requisiti di esperienza e professionalità (nella specie il requisito di esperienza biennale e l’obbligo di documentare un percorso formativo di almeno 60 ore nell'ultimo biennio ovvero l’ulteriore esperienza lavorativa di uno o due anni, come indicati nel paragrafo 2 “requisiti degli enti che offrono servizi” del bando impugnato di cui alla delibera della G.R n.1652/2007) ritenendo invece infondata la tesi principale espressa nei motivi di ricorso I e IV, nei quali si era dedotta la illegittimità del bando impugnato in quanto ammetteva soggetti diversi dagli scritti agli ordini professionali nella consulenza sulla “condizionalità”.

I legali costituiti, nel commentare il pronunciamento in oggetto, hanno evidenziato che il T.A.R. ha formulato pronuncia di rigetto interpretativa nella quale però si rinviene chiaramente il principio affermato dai ricorrenti secondo cui la materia e l’attività consulenziale rientrante specificatamente nella “condizionalità” (e specificatamente quella indicata sub lettera A.01 di cui al par. 4 a pag.14 del bando impugnato) fa parte effettivamente delle competenze esclusive degli iscritti all’albo degli Ordini ricorrenti.

Ciò si trae interpretando estensivamente quanto affermato dal T.A.R., ove lo stesso afferma che il bando va ritenuto corretto, non essendo relativo ad esclusive materie di competenza tassativa degli ordini professionali (ed in tal senso il TAR mette insieme e confonde le materie di cui alla misura 111 sulla formazione e informazione con quelle della misura 114 relative alla condizionalità) dicendo che proprio tale più vasta area oggetto del bando impedisce di dichiarare che lo stesso ha ad oggetto competenze esclusive dei professionisti iscritti agli ordini e pertanto di accogliere i motivi di ricorso I e IV.

Tale lettura, evidentemente orientata a “conservare” l’atto impugnato, non coglie nel segno della censura mossa con ricorso, tenuto conto che dallo stesso emergeva che gli Ordini ricorrenti avevano chiesto l’affermazione di esclusività delle competenze non in merito alle materie di cui alla misura 111 - cumulata nello stesso bando e non riguardante materie esclusivamente di competenza professionale - ma esclusivamente in ordine alle materie di cui alla misura 114.

Peraltro che il T.A.R., pur non essendosi positivamente pronunciato in tal senso, abbia comunque implicitamente voluto affermare la giustezza delle richieste della tesi principale risulta leggendo pag. 8 della sentenza dove testualmente riporta: "Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione . . . per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza . . . vige il principio generale della libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi . . . L'anzidetto canone generale della libertà di lavoro autonomo e/o d'impresa risulta senz'altro osservato dall'avviso regionale di cui qui si controverte, che ha avuto precisa cura di specificare che per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l’iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività stessa e che in tal caso risulta pertanto necessaria l'indicazione del superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'albo . . . ".

Tuttavia, l’assenza di espressa pronuncia in tal senso, imporrà agli Ordini di verificare che nell’ambito delle varie offerte ammesse a Catalogo Verde non vengano svolte attività di consulenza sulla condizionalità (che erano quelle per le quali si chiedeva la declaratoria di esclusiva professionale) da parte di soggetti che non hanno i requisiti richiesti.

La Federazione valuterà ora se ricorrere in appello.

Sentenza TAR Emilia Romagna

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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