Considerazioni del GdL FNOVI in merito agli obiettivi del Regolamento sui mangimi medicati

Bozze di regolamenti sul farmaco veterinario e mangimi medicati
08/01/2015
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L’iniziativa della Federazione di sollecitare la partecipazione della professione al dibattito sulle bozze di Regolamenti comunitari, che ha visto pubblicate sul portale 15 considerazioni del gruppo di lavoro in tema di proposta di regolamento sui medicinali veterinari, prosegue con la disamina della proposta di regolamento sui mangimi medicati e prodotti intermedi (i testi della proposta, degli allegati e delle relazioni e valutazioni d’impatto sono reperibili a fondo pagina).

Come per il Regolamento sui medicinali, la valutazione d’impatto fatta dalla Commissione sulle motivazioni della proposta del Regolamento sui MM evidenzia come gli obiettivi del legislatore siano quelli di uniformare i comportamenti nei territori dell’Unione soprattutto in relazione al rischio di antimicrobico resistenza (AMR) che il loro utilizzo può generare.
La Direttiva 90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati, immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'UE o esportati verso Paesi terzi, viene riconosciuta - anche nei Considerata - quale obsoleta e carente di molti termini regolatori necessari in un’Europa profondamente cambiata. Svariati sono i problemi analizzati dalla Commissione ed elencati come non risolti dalla Dir. 90/167 e dalla estrema difformità di applicazione tra gli Stati membri (SM) da cui la scelta della formula del regolamento e di possibilità di atti delegati alla Commissione.
La Commissione in prima battuta prende atto dei numeri del sistema allevatoriale europeo, 13.700.000 di allevamenti e di quello della relazione con gli animali da compagnia, appunto non affrontato dalla Dir 90/167, che risultano, tra cani, gatti, uccelli da compagnia, piccoli mammiferi e pesci d’acquario raggiungere un valore che si aggira attorno ai 200 milioni di esemplari.
Le altre tematiche, carenti se non assenti dal quadro regolatore della direttiva da abrogare ed evidenziati dalla Commissione nella proposta, riguardano il carry-over variamente regolamentato e tollerato nei vari SM con rischio da un lato di sviluppo di AMR per sotto-dosaggio degli AM e con condizione di incertezza giuridica dall’altro per gli operatori residenti in SM con tolleranza zero. Anche la certezza del raggiungimento del reale dosaggio terapeutico del medicinale con l’alimentazione medicata, preoccupa il legislatore europeo che ne affronterà molti aspetti risolutori nella proposta al fine di evitare intossicazioni, sotto-dosaggio con fallimenti terapeutici e rischi di sviluppo di AMR.
Come per i medicinali, preoccupazione della Commissione sono, data la disomogeneità dell’applicazione della Dir. 90/167 per le disposizioni vaghe in materia di fabbricazione, gli ostacoli agli scambi che generano situazioni estremamente complesse ma anche costose per le industrie interessate, con elevati oneri normativi per chi non si limita al mercato locale e conseguente aumento del costo dei MM. In merito alla fabbricazione la bozza chiarisce come per le regole generali di fabbricazione siano da applicare le norme del reg. (CE) n. 183/2005 mentre per l’etichettatura quelle del Reg. (CE) n. 767/2009.
In tema di animali d’affezione gli SM hanno diversamente inteso la possibilità di applicazione della Dir 90/167 anche a loro. La bozza di regolamento ne chiarisce, regolamentandolo, il diritto all’accesso a tutto vantaggio di allevatori ma anche di proprietari con animali, ad es., con malattie croniche.
Anche l'obbligo di presentare la prescrizione prima della produzione (distinta dalla consegna), incompatibile con la produzione e la distribuzione centralizzate, vede gli SM regolamentare diversamente gli uni dagli altri, così come per il sistema distributivo
Per i veterinari, questi si vedono attribuire un ruolo inequivocabilmente determinante per la possibilità di accesso da parte dell’utenza ai MM. Viene definita la ricetta unica europea e la sua formulazione. Anche in questa bozza tuttavia, anche se per situazioni che per ora non riguardano l’Italia, viene formulata l’ipotesi di poter aprire a professioni non veterinarie la prescrizione.
L’utilizzo del MM, specialmente se contenente AM, viene severamente regolamentato. Mentre viene chiarito il divieto assoluto di uso profilattico, molto rimane da capire anche alla luce del documento dell’EMA del 9/10/2014 sulla definizione di malattia in relazione al concetto di metafilassi e al trattamento di gruppi di animali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la materia. Analogamente a quanto fatto osservare per il Regolamento sul Farmaco, bisogna fare attenzione in quanto la Commissione può legiferare senza aver sentito le Parti interessate.

Consulta i testi della proposta, degli allegati e delle relazioni e valutazioni d’impatto

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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