Considerazioni del GdL FNOVI in merito alla prescrizione dei mangimi medicati nella bozza di Regolamento

Bozze di regolamenti sul farmaco veterinario e mangimi medicati
21/01/2015
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La bozza di regolamento nell’ammettere la possibilità di fabbricare MM sia a livello industriale che aziendale, regolamenta tuttavia in modo differente tale diritto. Anche l’utilizzo del MM a seconda che sia destinato ad animali d’affezione o ad animali produttori di alimenti per l’uomo trova differenze applicative. Alcune di queste implicazioni riguardano il Medico veterinario all’atto della prescrizione.

All’articolo 15 si può leggere come la fornitura di MM sia soggetta alla presentazione e, nel caso di fabbricazione mediante miscelatori in azienda, al possesso di una prescrizione veterinaria che deve contenere i seguenti dati:
"PRESCRIZIONE DI MANGIMI MEDICATI
1. Cognome, nome, indirizzo e numero di iscrizione professionale della persona autorizzata a prescrivere un medicinale veterinario.
2. Data di rilascio e firma o identificazione elettronica della persona autorizzata a prescrivere un medicinale veterinario.
3. Nome e indirizzo del detentore di animali.
4. Identificazione e numero degli animali.
5. Malattia diagnosticata da trattare.
6. Denominazione del medicinale o dei medicinali veterinari, compreso il nome della sostanza o delle sostanze attive.
7. Se prescritti a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE, una dichiarazione in tal senso.
8. Tasso di inclusione del medicinale o dei medicinali veterinari (quantità per unità di peso dei mangimi medicati).
9. Quantitativo del mangime medicato.
10. Istruzioni per l'uso per il detentore di animali, compresa la durata del trattamento.
11. Percentuale di mangimi medicati nella razione giornaliera, o quantità di mangimi medicati per animale e per giorno.
12. Se del caso, tempo di sospensione prima dell'immissione sul mercato di prodotti ottenuti da animali trattati.
13. Eventuali avvertenze appropriate.
14. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti, la dicitura "la presente prescrizione non può essere riutilizzata".
15. Le diciture seguenti che il fornitore di mangimi medicati o il miscelatore in azienda, a seconda dei casi, è tenuto a compilare:
– nome o ragione sociale e indirizzo:
– data di consegna o di miscelazione in azienda.

16. Firma del fornitore o del miscelatore in azienda".

Tre sono le copie della ricetta, di cui una va conservata dal fabbricante o dal distributore, una rimane al prescrittore e una al detentore degli animali. La ricetta va conservata 3 anni dalla data del rilascio mentre l’obbligo di conservazione dei registri per gli operatori del settore dei mangimi che somministrano (dunque allevatori) MM agli animali destinati alla produzione di alimenti vanno tenuti 5 anni dalla somministrazione, anche per animali abbattuti durante tale periodo.
Ogni prescrizione per gli animali DPA è valida per un solo trattamento e vale tre settimane mentre per gli animali non-DPA la validità è di 6 mesi. Questa dicitura mal si sposa, dati i tempi lunghi di validità, con quella secondo cui viene sancito che il MM prescritto possa essere utilizzato solo per gli animali visitati e di cui alla ricetta e solo per la malattia diagnosticata. Per quanto riguarda la figura che prescrive, la dicitura di legge nel recitare “La persona che ha rilasciato la prescrizione verifica che il trattamento destinato agli animali bersaglio sia giustificato da motivi veterinari” ribadisce un concetto già espresso dalla proposta di regolamento per la AHL (Animal Health Law)  e di quello per i medicinali veterinari secondo cui a prescrivere può essere una figura non veterinaria. Su questo aspetto, anche se in Italia la nostra professione non è direttamente interessa da questa possibilità, tuttavia la FNOVI ha assicurato il suo pieno appoggio alla FVE (Federazione dei Veterinari d’Europa) che si è opposta, anche per questa bozza, all’ipotesi paventata. Compete al Veterinario assicurarsi che la somministrazione del medicinale veterinario interessato non sia incompatibile con un altro trattamento o utilizzo e che non vi sia alcuna controindicazione o interazione nel caso in cui siano utilizzati diversi medicinali. La prescrizione inoltre deve indicare il tasso di inclusione in linea con il foglietto illustrativo.

Particolari condizioni di utilizzo sono inoltre previste per i MM somministrati ad animali DPA; è responsabilità anche degli  operatori del settore dei mangimi o di chi fa la miscelazione in azienda, garantire che i quantitativi dei MM non superino i quantitativi della prescrizione e i quantitativi necessari al trattamento di un mese per farmaci diversi dagli AM (antimicrobici) e di sole due settimane per gli AM l’uso dei quali è vietato non solo per il miglioramento delle prestazioni ma anche per la prevenzione delle malattie. Come già anticipato, saranno necessari chiarimenti, al fine di evitare diverse interpretazioni nei vari Stati Membri (SM), in merito all’aderenza del concetto di terapia della Commissione con quello del parere dell’EMA secondo cui la metafilassi vi rientra appieno. La tracciabilità della filiera dei MM, con la nuova bozza di regolamento, si estende anche allo smaltimento delle rimanenze, eccedenze o di MM scaduti.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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