Casse professionali private: rimessa alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità del versamento dei risparmi

11/06/2015
.

Obbligare le casse di previdenza private a versare i risparmi di spesa al bilancio dello Stato rischia di essere in contrasto con i principi costituzionali. Utilizzare delle risorse versate da privati a scopo previdenziale per incrementare il risparmio pubblico contraddice, infatti, l’art. 23 secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge. Non solo. Essendo distratti fondi dalla finalità per la quale gli enti esistono, la possibilità è quella di veder minati i futuri trattamenti pensionistici degli iscritti.

Queste le motivazioni sulla base delle quali il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2756 del 4 giugno scorso, ha rimesso alla Consulta gli atti relativi all’appello proposto dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti contro la sentenza del Tar Lazio che ha rigettato il ricorso contro i provvedimenti applicativi dell’art. 8 del dl 95/2012.
La norma, infatti, prevede che gli enti di previdenza versino allo stato una percentuale (5% nel 2012, 10% nel 2013 e 15% nel 2014) dei risparmi di spesa. Obbligo a cui sono tenuti in ragione della loro classificazione come enti pubblici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni della Cassa dei commercialisti, secondo cui l’obbligatorietà della contribuzione non può essere assimilata ad un finanziamento pubblico. I versamenti degli iscritti, infatti, costituiscono le risorse per la pensione, mentre la norma prevede il versamento di una percentuale dei consumi intermedi sostenuti nel 2010, la cui determinazione rientrava nell’autonoma valutazione della Cassa.
Ora l'ultima parola spetta dunque alla Corte Costituzionale: nel caso in cui la Consulta rilevasse il contrasto con i principi costituzionali si aprirebbe la strada per la restituzione del quantum versato.

(Fonte: ItaliaOggi)

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di