Contestata la diffamazione al portale che non blocca le offese
Contestata la diffamazione al portale che non blocca le offese

La materia della diffamazione a mezzo stampa è un tema delicato nella regolamentazione del mondo delle informazioni. La disciplina codicistica trova la sua ratio nella necessità di garantire i soggetti da informazioni inesatte o calunniose e nell’impossibilità delle vittime di accedere alla pari ai mezzi di informazione in modo da ottenere una rettifica.
Si registra ora per la prima volta un intervento della Grande camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il massimo organo giurisdizionale di Strasburgo che (con sentenza del 6 giugno 2015 sul ricorso n. 64569/09) ha affrontato il primo caso di responsabilità di un portale di news per i commenti di terzi pubblicati su un sito.
La Corte ha respinto il ricorso di una società, che gestisce un portale di informazione, pubblicando articoli e notizie e consentendo l’aggiunta di commenti, senza moderazione e senza registrazione obbligatoria. Il manager di una società di traghetti era stato vittima di commenti offensivi e ne aveva chiesto la rimozione, avvenuta dopo 6 settimane. Di qui l’azione giudiziaria e la condanna del portale a una sanzione pecuniaria di 320 euro.
Una conclusione conforme alla Convenzione europea. Strasburgo ha riconosciuto l’importanza di internet e di alcune caratteristiche proprie, come l’anonimato, ma ha tenuto anche a sottolineare i rischi che esso presenta vista la diffusione e la permanenza dei contenuti diffamatori.
Trattandosi del primo caso in materia, la Grande Camera ha delimitato le proprie valutazioni allo specifico contesto del caso che vede al centro un portale di news, con finalità economica e non, invece, la diffusione di commenti tramite un forum autonomo esterno, attraverso social media in cui il provider non fornisce il contenuto o un blog amatoriale.
Nel caso di specie, l’azienda non solo aveva il controllo dei contenuti pubblicati, ma ha anche invitato gli utenti a trasmetterli, integrandoli nel sito. Senza dimenticare che il portale era l’unico ad avere la possibilità di bloccare o rimuovere il commento, senza che l’autore, una volta postato, potesse fare nulla dal punto di vista tecnico per eliminarlo.
Una combinazione di fattori che ha spinto la Grande Camera a escludere che il portale possa rivendicare un ruolo puramente tecnico, tipico dei providers, proprio per il controllo esercitato.
Di conseguenza non è contrario alla Convenzione considerare il portale responsabile per i commenti che risultano illegittimi in modo evidente.
In questi casi, infatti, non vi è alcuna protezione dell’articolo 10 della Convenzione che certo non tutela la diffusione di messaggi di odio, il negazionismo o la diffamazione.
(Fonte: Il Sole24ore)