Farmaco veterinario: le risposte del Ministero della Salute

25/06/2015
.

Con nota n. 16388 del 22 giugno u.s., il Ministero della Salute ha risposto a moltissimi quesiti posti dalla Federazione in tema di farmaco Veterinario.
Utilizzo in deroga dei vaccini, approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, modalità di redazione della RNR, utilizzo del Rompum nella fauna selvatica, utilizzo di medicinali con indicazioni generiche della categoria degli animali, emoderivati e emocomponenti, utilizzo e registrazione del farmaco in apicoltura, cessione di singoli blister negli animali da compagnia, ricette per scorta, approvvigionamento medicinali ad uso umano-gas medicali.

Le risposte date, nel fornire chiarimenti importanti, stimolano a loro volta ad ulteriori riflessioni.
In tema di animali d’affezione, ad esempio, vengono finalmente fugati alcuni dubbi e alcune perplessità relative alle condizioni che permettono al medico veterinario di accedere all’uso in deroga.
Come è noto infatti gli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 193 2006 prevedono entrambi (rispettivamente in materia di animali nonDPA e di animali DPA) che l’istituto dell’uso in deroga sia accessibile solo “Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione”.
Siccome né la diagnosi e né la profilassi sono attività configurabili come “cura”, e alcune procedure che prevedono la somministrazione di medicinali non si rivolgono ad una “affezione”, il Gruppo di Lavoro FNOVI sul farmaco veterinario si era interrogato ed aveva dibattuto al suo interno sulle reale portata di tale disposizione, risolvendosi infine a chiedere chiarimenti al Ministero.
La risposta del Ministero è stata che “Gli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 193/2006 si applicano a tutti i casi in cui vi sia mancanza di medicinali veterinari per una determinata specie o per una determinata patologia, anche nel caso di medicinali veterinari ad azione immunologica”.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di