Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali
Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali

Nella riunione del 24 luglio del Consiglio dei Ministri è stato deciso di non impugnare la Legge Regione Piemonte n. 13 del 23/06/2015 "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali".
Gli Ordini, oltre a far parte della Commissione per le medicine non convenzionali definita dall'art. 6, hanno un importante ruolo definito dall'Art. 5 Protocolli d'intesa) 1. Gli ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome, determinano: a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali;
b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi; c) le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
2. Sono validi i titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.
3. I protocolli, inoltre, determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.
4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione per le medicine non convenzionali ai sensi dell'articolo 7.