Fabbricazione e distribuzione degli additivi per mangimi e loro premiscele: chiarimenti

Ministero della Salute
14/10/2015
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L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi.
Nel ribadire le competenze in materia poste in capo al Ministero della Salute, una recente nota diramata a cura della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha fornito chiarimenti in merito alla fabbricazione e distribuzione degli additivi per mangimi e loro premiscele, con particolare riferimento al ri-confezionamento, l’immissione in commercio ed il trasporto.

La comunicazione si è resa necessaria in quanto circolavano additivi e premiscele etichettati in una lingua diversa da quella del paese dove veniva commercializzata e, soprattutto perché i contenitori riutilizzabili (autosilos, autocisterne) non erano etichettati in maniera adeguata.
Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.
Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.
La nota si conclude con un invito rivolto alle Autorità in indirizzo, deputate ai controlli, affinché verifichino l’applicazione puntuale di quanto riportato nella nota in commento.
 

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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