Una sentenza Tar Lombardia esclude ulteriori requisiti imposti dalla regione per esercitare in azienda
Una sentenza Tar Lombardia esclude ulteriori requisiti imposti dalla regione per esercitare in azienda

“Posto che le censure sollevate riguardavano sostanzialmente il potere delle regioni di legiferare e normare gli ambiti delle professioni intellettuali, la sentenza è di interesse per tutte le categorie libere professioniste e costituisce un precedente che peserà nel disegnare l’equilibrio delle competenze fra stato e regioni”. Questo il commento di Gaetano Penocchio per i veterinari e di Roberto Orlandi per gli agrotecnici
Con un articolo a firma di Ignazio Marino, il quotidiano Italia Oggi numero 306 del 27 dicembre u.s. ha commentato la sentenza del TAR Lombardia. Si riporta il testo integrale dell'articolo.
Al professionista serve l'abilitazione per i piani di sviluppo rurale
Per svolgere la consulenza aziendale in settori come quello dello sviluppo rurale basta l'iscrizione a un albo professionale. E quindi se un soggetto è in possesso di una abilitazione statale all'esercizio di una professione intellettuale le regioni non possono imporre requisiti ulteriori, come la frequenza obbligatoria di corsi specifici o un periodo pluriennale di esperienza. Chi è medico, agrotecnico o veterinario lo è nella stessa identica misura sia che svolga la professione in Lombardia che in Sicilia. E’ quanto emerge dalla lettura della sentenza del TAR Lombardia 5963/08 depositata l’altro ieri che, pronunciandosi su un’apposita delibera della Regione, ha annullato l’atto amministrativo e chiarito che le professioni sono di competenza statale e che non vi può essere interferenza a livello territoriale. Il principio in realtà non è nuovo. Dato che la Corte costituzionale più volte ha annullato delle leggi regionali che disciplinavano ex novo profili professionali. Nel caso della Lombardia, invece, attraverso un atto di tipo amministrativo si interferiva indirettamente sull’accesso da parte di alcune categorie a particolari tipi di incarichi.
Il provvedimento contestato
E’ del 19 maggio 2008 la delibera n.8/7273 con la quale la regione ha disposto i criteri generali per il riconoscimento degli organismi di consulenza per il piano di sviluppo rurale 2007/2013. Con tale piano l’amministrazione regionale ha disposto l’attuazione del sistema di consulenza cui debbono obbligatoriamente ricorrere gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali che vogliano usufruire degli aiuti comunitari, secondo quanto previsto a livello europeo dai regolamenti Ce n. 1247/1999, 1782/2003, 1698/2005. Fra i requisiti richiesti la regione chiedeva da tre a sei anni di esperienza obbligatoria e la frequenza obbligatoria di corsi specifici per l’iscrizione al registro dei consulenti abilitati.
La sentenza del TAR
Avverso alla delibera hanno presentato ricorso alla magistratura amministrativa il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e la federazione nazionale degli ordini veterinari italiani. Limpide le motivazioni della sentenza 5963/08. A un agrotecnico o a un veterinario ovvero ad un altro libero professionista iscritto in un albo le regioni non possono imporre il possesso di requisiti ulteriori, in quanto l’esame di stato rappresenta una certezza di professionalità. E dunque ne consegue che i liberi professionisti non sono obbligati a frequentare corsi regionali di formazione (la Regione aveva imposto tale obbligo). Dunque per quanto riguarda la consulenza aziendale agraria e veterinaria, la sentenza ha affermato in maniera inequivocabile che:
- è attività libero – professionale, quindi con obbligo di iscrizione all’albo per i tecnici che la praticano
- che agli agrotecnici, ai veterinari, oltre che agli altri liberi professionisti, nulla di ulteriore può essere loro imposto per esercitare le attività che l’albo stesso autorizza a svolgere.
Le reazioni
“Posto che le censure sollevate riguardavano sostanzialmente il potere delle regioni di legiferare e normare gli ambiti delle professioni intellettuali, la sentenza è di interesse per tutte le categorie libere professioniste e costituisce un precedente che peserà nel disegnare l’equilibrio delle competenze fra stato e regioni”, così i presidenti delle due categorie professionali Roberto Orlandi per gli agrotecnici e Gaetano Penocchio per i veterinari, hanno espresso viva soddisfazione per l’esito del giudizio, auspicando che ora si possa riprendere con la Regione Lombardia un dialogo proficuo, basato sul rispetto dei ruoli di ciascuno.
(fonte: ItaliaOggi)