FNOVI e Regione Lazio
FNOVI e Regione Lazio

Con nuova deliberazione regionale, la n. 858 del 21.11.2008, la Regione Lazio ritiene accolte le censure oppostele ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La FNOVI precisa che la nuova delibera di rettifica del precedente bando sulla Misura 114, non è mai stata pubblicata sul BUR Lazio, con la conseguenza che i contenuti sono del tutto ignoti agli operatori ed ai professionisti interessati.
Viene da pensare che l’omissione della sua pubblicazione possa risultare un artificio volto ad evitare una condanna nel giudizio amministrativo
È a tutti noto come, con nuova deliberazione regionale n. 858 del 21.11.2008, la Regione Lazio ritiene accolte le nostre censure ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La FNOVI, nel merito precisa quanto segue: la nuova delibera di rettifica del precedente bando sulla Misura 114, non è mai stata pubblicata sul BUR Lazio, con la conseguenza che i contenuti sono del tutto ignoti agli operatori ed ai professionisti interessati, che in assenza del requisito dell’esperienza, sarebbero ora in grado di presentare la domanda di accreditamento.
Viene da pensare che l’omissione della sua pubblicazione possa risultare un artificio volto ad evitare una condanna nel giudizio amministrativo; infatti la Regione da un lato afferma di avere accolte tutte le richieste dei ricorrenti (cosa peraltro non vera) e chiede perciò l’estinzione del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere; dall’altro continua a mantenere in vigore, inalterata la delibera originaria, quella contestata, che non potrebbe sopravvivere al giudizio del TAR.
Nel merito la nuova delibera accoglie alcuni (ma non tutti) dei motivi di censura sollevati nel ricorso:
- è accolto in parte il primo motivo, quello riguardante l’obbligo (impossibile per i professionisti) di costituirsi in forma societaria e comunque di dover presentare l’iscrizione al REC od al REA, tenuto presso le Camere di Commercio, nonché di dover avere, ai fini dell’accreditamento, almeno 4 sedi aperte in 2 province del Lazio; l’accoglimento riguarda l’obbligo di iscrizione al REC o REA che, nella nuova versione, diventa “eventuale”;
- quanto al primo motivo di censura, rimane aperta la questione dell’obbligo di avere 4 sedi aperte in 2 province del Lazio; si tratta di una modalità penalizzante in quanto incompatibile con una organizzazione non imprenditoriale dell’attività. Tale imposizione non è minimamente motivata né risponde a particolari obblighi imposti dalla norma comunitaria, inoltre contrasta anche con il parere reso dall’ANTITRUST per ciò che riguarda la Regione Piemonte;
- il secondo motivo di ricorso è riferito ai componenti dello staff tecnico e relativo l’obbligo di dimostrare un triennio di esperienza per potere operare, obbligo imposto anche ai professionisti; nel merito la Regione ha espressamente rimosso tale obbligo per chi è iscritto in un Albo professionale;
- le modifiche apportate, però, aprono una seconda questione; la delibera così modificata prevede un doppio e contestuale sistema di consulenza; lo staff tecnico può essere infatti indifferentemente composto da iscritti negli Albi professionali (che non debbono più dimostrare alcun requisito di esperienza) e da non iscritti negli Albi, purché, in possesso di uno dei titoli di studio che consentono l’accesso in un Albo professionale e che dimostrino, in qualunque vario modo, di avere un biennio di esperienza nel settore. L’effetto è quello di consentire indifferentemente ad iscritti e non iscritti agli Albi di svolgere le medesime attività, con l’aggravante di indurre esercizio abusivo di attività professionale (in soggetti, a questo punto, in buona fede) e di rendere inutile il superamento dell’esame di Stato di abilitazione e l’iscrizione nell’Albo professionale, con una evidente svilimento di questi strumenti creando un ingiusto danno a chi li ha praticati. È utile conoscere che la sentenza del TAR Lombardia qualifica tutta la Consulenza Aziendale come attività professionale.
Quel che è certo è che non è ammissibile l’equivalenza:
- titolo di studio + biennio di esperienza (variamente dimostrata)
- con titolo di studio + biennio (certificato) di tirocinio + esame di Stato di abilitazione + iscrizione nell’Albo che la Regione Lazio compie, senza alcuna logica ed in difetto di podestà legislativa ad intervenire in materia di attività intellettuali e libere professioni, la cui competenza resta attergata in ambito statale.
A quanto detto in precedenza si collega la questione del “Responsabile tecnico” dell’Organismo di Consulenza. Anche in questo caso la Regione elimina l’obbligo dell’esperienza triennale per chi è iscritto in un Albo; l’obbligo dell’iscrizione era già previsto nella prima delibera regionale. Ne consegue che il “Responsabile tecnico” deve essere necessariamente iscritto in un Albo; questo obbligo, collide però con la possibilità concessa ai componenti dello staff tecnico di non essere iscritti in un Albo.
Il TAR Lombardia n. 5963/2008 ha risolto una identica questione (a parti inverse) affermando che: “Non si ravvisa infatti, alla stregua della delibera impugnata, una ragione plausibile in grado di giustificare il perché l’iscrizione all’albo professionale sia, nel caso dei componenti lo staff tecnico, requisito necessario e diventi, invece, per il loro coordinatore, requisito meramente eventuale. Né può valere l’obiezione secondo cui l’organismo di consulenza potrebbe in teoria svolgere anche azioni di intervento estranee a quelle protette che l’ordinamento riserva ai professionisti iscritti all’albo, come ad esempio le attività di marketing (cfr. il Programma di Sviluppo rurale al punto 9). In quanto delle due l’una: o l’attività di consulenza coincide con quelle riservate agli iscritti agli Albi, ed allora l’iscrizione dovrebbe essere richiesta tanto ai componenti lo staff quanto al loro coordinatore tecnico; oppure,l’attività si rivolge anche ad ambiti e materia “non protette”, e allora il principio (che è rimane invece aperta, anche di derivazione comunitaria) di libertà della professione deve però valere per tutti”.