La Federazione scrive all’Agenzia delle Entrate
La Federazione scrive all’Agenzia delle Entrate

Con una lettera indirizzata al Presidente della Commissione Esperti Studi di Settore, Dott. Giampiero Brunello, la FNOVI ha evidenziato la necessità di creare indici di coerenza più aderenti alle realtà professionali dei medici veterinari.
Con decreto dello scorso aprile 2006 era stato prorogato di un anno il monitoraggio degli studi di settore per i lavoratori autonomi ed erano state approvate le evoluzioni relative, tra gli altri, allo studio TK22U (che sostituiva lo studio di settore SK22U – Servizi Veterinari – Codice attività 85.20.0).
La proroga (la seconda) della fase di monitoraggio si è conclusa con lo scorso 31 dicembre 2006 e dal 2007 gli studi di settore di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e avvocati sono usciti dal monitoraggio.
Le categorie professionali interessate hanno tutte manifestato la necessità di un confronto sull’evoluzione del prototipo dello studio di settore in applicazione dal 2007 ed hanno sollecitato, con questa finalità, la realizzazione di incontri con l’amministrazione finanziaria al fine di verificare gli aggiustamenti introdotti.
E le novità riguardano proprio la modifica, nell’ultima versione, dello studio della metodologia del calcolo dei compensi. È abbandonato infatti il criterio per cui la congruità delle entrate del professionista si basa anche sull’incidenza dei costi dei beni strumentali e viene introdotto il criterio del numero degli incarichi retribuiti nell’esercizio ed incassati.
Con una lettera indirizzata al Presidente della Commissione Esperti Studi di Settore, Dott. Giampiero Brunello, la FNOVI ha evidenziato la necessità di creare indici di coerenza più aderenti alle realtà professionali dei medici veterinari: gli indici presentati, resa capitale, incidenza sui costi strumentali e resa oraria, rischiano di riportare nel piano dell’incoerenza elementi eliminati dal campo della congruità.
La FNOVI ha quindi espresso formale richiesta “di prolungare il periodo di monitoraggio” per il tempo necessario “alla valutazione degli effetti di quanto modificato ed integrato”.