Una rivoluzione nel sistema ECM
Una rivoluzione nel sistema ECM

E’ stato pubblicato il documento che riordina il sistema ECM italiano. Tra i punti fondamentali l’accreditamento dei “Provider” (organizzatori e produttori di formazione ECM) e la conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi. E’ questo un passo avanti molto rilevante nel sistema.
E’ stato pubblicato il documento che riordina il sistema ECM italiano. Tra i punti fondamentali l’accreditamento dei “Provider” (organizzatori e produttori di formazione ECM) e la conseguente assegnazione diretta, da parte degli stessi, dei crediti formativi.
E’ questo un passo avanti molto rilevante nel sistema.
Molte le novità a partire dal soggetto accreditante: le Regioni quando si tratta di aziende sanitarie o di altri enti erogatori di prestazioni sanitarie che operano esclusivamente in ambito regionale. La Commissione ECM in caso aziende sovra regionali (le Università, gli IRCCS, gli II.ZZ.SS, le Federazioni nazionali, le Associazioni professionali nazionali) o che rivolgono la loro offerta formativa ad una target nazionale.
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore nazionale.
Ai fini dell’accreditamento la richiesta iniziale permetterà di acquisire un Accreditamento provvisorio che durerà al massimo 24 mesi, dopo i quali decadrà automaticamente (se non è stato ottenuto) l’Accreditamento Standard della durata di 4 anni.
Un Comitato di garanzia valuterà l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione
Operativamente la Commissione ECM di concerto con gli altri Enti accreditanti a livello regionale predispone l’Albo Nazionale dei Provider ECM (che include sia i Provider accreditati a livello Nazionale che quelli accreditati a livello regionale e province autonome) e ne cura l’aggiornamento sistematico, rendendolo pubblico. Ogni Ente accreditante produce un Rapporto annuale sulle attività ECM che include, tra l’altro, i risultati delle verifiche effettuate. Il Provider deve inoltre trasmettere per via informatica i crediti agli organismi accreditanti e, in contemporanea, al CO.Ge.A.P.S. del quale fanno parte le rappresentanze di tutte le professioni, compresa la FNOVI.
La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 viene confermata in 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.
Sono stati completati gli obiettivi formativi nazionali e regionali e finalmente superata l’anomalia conseguente all’individuazione di un unico obiettivo per la veterinaria: saranno obiettivi educativi nazionali la sicurezza alimentare e/o patologie correlate, sanità veterinaria e contenuti tecnico professionali specifici di ciascuna professione, incluso i profili specialistici.
Per le medicine complementari la Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, la Medicina Ayurvedica e la Medicina Antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista nell’ambito delle rispettive competenze professionali.
Sono istituiti l’Osservatorio Nazionale Qualità Formazione, gli Osservatori regionali sulla qualità della formazione ed un sistema di auditor per la qualità formativa.
Novità anche per i liberi professionisti. I riferimenti sono gli stessi a cui fanno riferimento i documenti della FNOVI in tema di ECM. L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina” prevede che “… ogni eventuale obbligo per i liberi-professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie normative e individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione del Dossier formativo …”.
“Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate. A tal fine andranno definiti per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servano a facilitare per loro l’acquisizione della necessaria formazione continua".
L’Accordo dunque indica in particolare tre possibili interventi in favore dei liberi professionisti:
- Agevolazioni sui costi sopportati (defiscalizzazione degli oneri diretti sostenuti, adeguate forme di riconoscimento del mancato guadagno, quali ad esempio la riparametrazione dei cluster degli studi di settore)
- Debito complessivo dei crediti diversamente individuato (i crediti potranno essere richiesti in misura minore rispetto a quelli dei dipendenti SSN e potranno essere acquisiti con modalità diverse, es. il ricorso totale alla formazione a distanza);
- Obiettivi formativi (gli Ordini e le Associazioni Professionali potranno garantire percorsi formativi ad hoc per tutti i liberi professionisti);
- Attività ECM ‘gratuite’ nell’ambito dei programmi formativi aziendali e/o regionali (in analogia a quelli che le aziende sanitarie rivolgono ai propri dipendenti) da attuarsi anche attraverso quote riservate di iscrizioni (5%-10%) in favore dei Liberi Professionisti (presso provider pubblici e privati che vengono catalogati) individuati come tali dagli Ordini e dalle Associazioni Professionali i quali adotteranno, in tal senso, specifici accordi o convenzioni.
In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell’offerta formativa necessaria alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli accreditamenti attualmente in corso degli eventi e dei progetti formativi aziendali proseguiranno con le stesse modalità, fino al consolidamento del processo di accreditamento dei Provider.
Il testo de "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti" non definitivo, è stato inviato in data 31 luglio 2009 alla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'Accordo ed è consultabile sul sito del Ministero.