La PEC e i dipendenti pubblici

La PEC e i dipendenti pubblici

Al fine di riscontrare i numerosi quesiti circa l’obbligo di PEC in capo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, la Federazione ha avviato un dialogo con i responsabili del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in particolare con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per conoscere se il dettato della Legge n. 2/2009 (che ha convertito in legge il noto decreto anticrisi – d.l. 29.11.2008 n. 185) parlando di “professionisti” si riferisce solo al mondo “libero professionale” o anche ai “dipendenti” che pur sono iscritti agli Albi professionali. È stato quindi chiesto di conoscere se esiste una speciale disciplina per i dipendenti della PA.
La Legge n. 2/2009 (che ha convertito in legge il noto decreto anticrisi – d.l. 29.11.2008 n. 185) dispone:
"7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".
Dallo scambio epistolare intercorso è emerso che ai dipendenti della PA sono applicabili:
- l’art. 16-bis comma 6 del DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, l. 28-1-2009 n. 2 (Art. 16bis – comma 6 Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica); e
- l’art. 9 del DPCM 6 maggio 2009 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (Art. 9. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti - 1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. - 2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti).
Esiste infine una procedura di affidamento in concessione del servizio di PEC ai privati cittadini ai sensi della Legge n. 2/09 che è in fase di aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara è previsto per fine 2009- inizio 2010.
Pertanto, nulla impedisce ai lavoratori dipendenti dalla PA di attivare per proprio conto una casella di PEC in quanto l’obbligo di casella PEC è in capo a tutti i professionisti (liberi o dipendenti) iscritti all’Albo.
Il dipendente pubblico potrà attendere che sia il suo datore di lavoro pubblico a fornirgliela ma dovrà sempre comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di PEC.