Il TAR dell’Emilia Romagna sdogana la pubblicità fatta da società di professionisti
Il TAR dell’Emilia Romagna sdogana la pubblicità fatta da società di professionisti

Dopo il recente parere espresso dalla Direzione delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, che interpretava in modo non estensivo la portata delle liberalizzazioni sulla pubblicità sanitaria introdotte con il “Decreto Bersani”, si registra un pronunciamento del Tar dell’Emilia Romagna che va nella direzione opposta.
Dopo il recente parere espresso dalla Direzione delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, che interpretava in modo non estensivo la portata delle liberalizzazioni sulla pubblicità sanitaria introdotte con il “Decreto Bersani”, si registra un pronunciamento del Tar dell’Emilia Romagna che va nella direzione opposta.
In una sentenza depositata nei giorni scorsi, in accoglimento del ricorso presentato da una società di medici la cui pubblicità era stata censurata dall’Ordine, si legge che “non è legittima la differenziazione, sotto il profilo della pubblicità, tra l’attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell’Ordine dei Medici”.
Per i giudici emiliani tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata.
La sentenza, nel dichiarare che l’Ordine non può sindacare sulla propaganda informativa fatta sulle attività professionali svolte in forma societaria, ha dichiarato che allo stesso “residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità”.
Pubblichiamo la sentenza in commento.