Analisi del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri
Analisi del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

In applicazione della delega prevista dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla GG.UU. n. 140 del 19 giugno 2009 ed entrata in vigore il 4.7.2009 - "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile"
il Governo ha emanato un decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Una delega ampia che coinvolge l'intero ambito del contenzioso civile e commerciale
In applicazione della delega prevista dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla GG.UU. n. 140 del 19 giugno 2009 ed entrata in vigore il 4.7.2009 - "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile"
il Governo ha emanato un decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Una delega ampia che coinvolge l'intero ambito del contenzioso civile e commerciale.
Nel testo si legge che gli enti pubblici o privati - "che diano garanzie di serietà ed efficienza" (ma chi li valuterà?) – saranno abilitati a costituire organismi deputati a gestire un procedimento di mediazione (art. 16).
Se decideranno di attivarsi in questo senso, gli enti dovranno presentare domanda di iscrizione in un registro, che sarà istituito con decreto del Ministro della Giustizia, depositando il regolamento delle procedure che intenderanno adottare (il regolamento dovrà indicare, tra l’altro, le modalità che si adotteranno per garantire la riservatezza del procedimento, le modalità di nomina del mediatore affinché risulti imparziale e idoneo all’espletamento dell’incarico, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti ai mediatori e agli esperti che l’organismo di mediazione potrà nominare).
Con questa premessa, il testo dell’art. 19 non lascia dubbi circa la possibilità per i Consigli Direttivi degli Ordini professionali di istituire, per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, questo organismo speciale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
L’articolo 19 attua il criterio fissato nell’articolo 60, comma 3, lettera g) della legge-delega. La facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali risponde all’esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie.
Rispetto alla facoltà concessa ai consigli degli ordini degli avvocati di cui all’articolo 18 quella riservata agli altri ordini professionali si differenzia sotto due profili: l’istituzione degli organismi richiede la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e non può comportare oneri logistici ed economici a carico dello Stato. Non solo il personale, ma anche i locali per lo svolgimento della mediazione devono essere messi a disposizione dagli ordini stessi.
Un elemento interessante è quello disciplinato dall’art. 5 che introduce una condizione di procedibilità. L’esperimento del procedimento di mediazione diventerebbe una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in diverse controversie e, tra queste, per l’azione relativa alla richiesta del risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
In altre parole, chiunque intendesse esercitare in giudizio una azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica dovrebbe aver prima esperito il procedimento di mediazione come disciplinato nel decreto in commento.
Si richiama il dettato dell’art. 3, lettera g), del D.L.C.P.S. n. 233/46 che già attribuisce ai Consigli Direttivi degli Ordini la possibilità di “interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse”.