Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso della FNOVI
Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso della FNOVI

Con sentenza n. 194/2010 del 27 gennaio - 11 marzo 2010, il TAR Abruzzo – sede di L'Aquila - Sez. I, ha parzialmente accolto il ricorso promosso dalla FNOVI avverso il Bando regionale relativo alla Misura 114 “Accreditamento delle strutture erogatrici del servizio di consulenza agricola”. Con il ricorso promosso era stata censurata l'illegittimità e irrazionalità del punto 3. lett. c) del Bando laddove in maniera indiscriminata richiedeva il possesso di requisiti di esperienza lavorativa di almeno 1 anno
Con sentenza n. 194/2010 del 27 gennaio - 11 marzo 2010, il TAR Abruzzo – sede di L'Aquila - Sez. I, ha parzialmente accolto il ricorso promosso dalla FNOVI avverso il Bando regionale relativo alla Misura 114 “Accreditamento delle strutture erogatrici del servizio di consulenza agricola”.
Con il ricorso promosso insieme alla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo, nonché agli Ordini provinciali dei Medici Veterinari e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, era stata censurata l'illegittimità e irrazionalità del punto 3. lett. c) del Bando laddove in maniera indiscriminata (e, quindi anche per i Professionisti iscritti in Albi) richiedeva il possesso di requisiti di esperienza lavorativa di almeno 1 anno. Accolta anche la censura in ordine all'obbligo di esclusività della prestazione del professionista a favore di un solo organismo di consulenza.
Nel ricorso promosso era stata inoltre chiesto di affermare l'esclusività della competenza in merito allo svolgimento della consulenza sulla "condizionalità" della misura 114 esclusivamente a favore delle categorie professionali dei ricorrenti (o comunque a quelle con analoghe o similari competenze), escludendo soggetti laureati (esempio quelli in discipline economiche) ovvero altre professionalità prive di competenze specifiche (Geometri), ma il TAR Abruzzo, similmente al TAR Emilia Romagna, ha ritenuto di affermare che per le materie sulla condizionalità vi sia competenza (non esclusiva) delle categorie ricorrenti.
Non ha quindi accolto la censura proposta, sul presupposto che il Bando (come quello della Regione Emilia Romagna) contenesse attività più ampie della semplice attività di consulenza sulla condizionalità, di competenza anche di altre figure professionali, evidenziando che lo spirito della normativa comunitaria tende a trasferire il massimo di competenze e conoscenze alle aziende agricole in settori multidisciplinari.