Attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nelle strutture sanitarie private da parte di medici esterni ospitati
Attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nelle strutture sanitarie private da parte di medici esterni ospitati

I commi da 38 a 42 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private. Le relative disposizioni, volte a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, non modificano il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva
“I commi da 38 a 42 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private. Le relative disposizioni, volte a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, non modificano il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva”.
Queste le premesse con le quali l’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 13 /E del 15 marzo 2007, è intevenuta a chiarire le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria al fine di contrastare la lotta all’evasione e all’elusione.
La Circolare, previa definizione (per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinarie) illustra la circostanza che l’obbligo è posto in capo alle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
Ne consegue che esulano dall’ambito applicativo delle disposizioni in commento le prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nella organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente.
In tal caso, non sussisterebbero, invero, le esigenze di monitoraggio dei compensi derivanti dall’esercizio di professioni sanitarie, posto che la struttura sanitaria, quale soggetto esercente l'attività medica o paramendica, serbbe tenuta a presentare - tra l'altro - la dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all'art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, essendo obbligata ad effettuare la ritenuta d’acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti del professionista cui corrisponde, a titolo di corrispettivo delle prestazioni fruite, il compenso di lavoro autonomo.
Parimenti, non rientrano nell’ambito applicativo della norma in argomento le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia. In tale ipotesi, il medico opera, infatti, nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall’ente di cui il medico è dipendente (cfr. circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005).
L’obbligo della riscossione accentrata si riferisce pertanto ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.
Contestualmente al ricevimento del pagamento da parte del cliente, le strutture sanitarie private dovranno pertanto registrare gli incassi del lavoratore autonomo e riversare allo stesso le somme ricevute.
La registrazione potrà essere effettuata in un apposito registro istituito a tal fine attraverso l’annotazione separata nelle scritture contabili già esistenti.
Ulteriore obbligo sarà quello della comunicazione telematica degli importi riscossi all’Agenzia delle Entrate. Adempimento quest’ultimo ancora in sospeso vista la mancanza del provvedimento attuativo.
Per maggiori approfondimenti, si pubblica in allegato il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate