Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso

Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso

Con una comunicazione dello scorso 26 ottobre, la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici è intervenuta informando della corretta procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti, in particolare analgesici oppiacei, residuati nel domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
Con una comunicazione dello scorso 26 ottobre, la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici è intervenuta informando della corretta procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti, in particolare analgesici oppiacei, residuati nel domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
È stata così data una risposta alle incertezze che derivavano dalla mancanza di specifiche disposizioni regolanti i casi in cui i cittadini si trovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia.
La nota ministeriale ha chiarito che “la normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scaduti o inutilizzabili in possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione e al commercio e di farmacie o per la distruzione di sostanze confiscate nell’azione di contrasto al traffico illecito (art. 87 del D.P.R. 309/90)” risultando, pertanto, difficilmente applicabile ai singoli cittadini che spesso si trovano in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente utilizzati.
Al fine di evitare quanto capita attualmente, e cioè che tali farmaci finiscano per la maggior parte nei cassonetti per rifiuti urbani (quindi a discarica), la nota consiglia “opportuno (con l’eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i cittadini ad un corretto smaltimento”.
L’Ufficio Centrale Stupefacenti sottoscrittore della comunicazione “tenuto conto che il sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento” ha pertanto ritenuto idoneo informare che “i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista”.