Norme per la detenzione ed il trasporto di medicinale stupefacenti

17/01/2008
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Il MinSal ha specificato che compilazione del modello che deve accompagnare i viaggiatori in entrata ed in uscita dal territorio nazionale quando trasportano medicinali stupefacenti o psicotropi per proprie necessità terapeutiche, come previsto dal DECRETO 16 NOVEMBRE 2007 “Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007) deve essere compilato dai medici veterinari nel caso degli animali da compagnia che viaggiano a seguito dei proprietari.

A dicembre dello scorso anno il Ministero della Salute aveva inviato alla Federazione una nota che evidenziava le responsabilità del medico di medicina generale, dei pediatri e dei medici dipendenti del SSN sulla compilazione del modello che deve accompagnare i viaggiatori in entrata ed in uscita dal territorio nazionale quando trasportano medicinali stupefacenti o psicotropi per proprie necessità terapeutiche, come previsto dal DECRETO 16 NOVEMBRE 2007 “Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007)

La FNOVI aveva inviato all’ufficio competente una richiesta di delucidazioni in merito ai proprietari in viaggio con i propri animali da compagnia sotto terapia con i medesimi farmaci.
Il MinSal ha dato riscontro alla richiesta specificando che “Per poter trasportare, per il trattamento dei propri animali da compagnia, medicinali stupefacenti o psicotropi bisogna essere in possesso di apposita certificazione rilasciata da medico veterinario, con i dati del medico che ha rilasciato la prescrizione e l’identificazione dell’animale cui è destinata e in cui sia riportata la terapia prescritta, la relativa posologia e il quantitativo necessario a coprire la durata della prescrizione nel periodo di permanenza all’estero.
In pratica un documento simile a quello presente all’allegato 1 del decreto ministeriale."

file allegato

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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