Dal 30 aprile 2008 cambiano le regole per assegni e contante

Dal 30 aprile 2008 cambiano le regole per assegni e contante

partire dal 30 aprile 2008, cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore come conseguente entrata in vigore del decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco.
A partire dal 30 aprile 2008, cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore come conseguente entrata in vigore del decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco.
I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro a 5.000 euro.Scenderà da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore.
Dall’importo di 5 mila euro in su, non si potranno effettuare pagamenti di denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di “non trasferibilità”.
Inoltre, un’operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta impedito l’uso del contante e degli assegni trasferibili.
Operazione frazionata è definita dalla legge “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Rivoluzione per gli assegni.Cambia in maniera radicale lo scenario per l’emissione degli assegni da parte di banche e
Poste. Infatti :
1.- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari di importo inferiore a 5 mila euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà però pagare un’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno;
2.- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente variamente emette con le formule “a me stesso”, “a sé medesimo”, “a me medesimo”, “a m.m.”, ecc.) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”;
3.- gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata “piena” : ossia il beneficiario dell’assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell’assegno, occorre l’indicazione del suo codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata “ in bianco”.
I libretti di deposito.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro.
Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5 mila euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009.
Infine la nuova legge dispone che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Profili sanzionatori.
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno e il 40% dell’importo trasferito. Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia.