Le misure del Pacchetto Fiscale
Le misure del Pacchetto Fiscale

Il Governo - nella riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta il 21 maggio scorso a Napoli - ha approvato un decreto-legge contenente misure per alleggerire il carico fiscale delle famiglie.
Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 è in vigore dal 29 maggio. Vediamo le principali novità.
Il Governo - nella riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta il 21 maggio scorso a Napoli - ha approvato un decreto-legge contenente misure per alleggerire il carico fiscale delle famiglie.
Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 è in vigore dal 29 maggio.
Vediamo le principali novità.
Cancellazione ICI prima casa
A decorrere dall'anno 2008 (quindi già dal prossimo giugno) non deve più essere pagata l'imposta comunale per l'abitazione principale. L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.
L’art. 1, comma 1 del citato DL n. 93/2008 prevede che:
“A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.” E’ quindi esclusa dall’ICI la casa dove il contribuente ha la residenza anagrafica o ha la dimora abituale (caso ad esempio di contribuente residente a Roma ma con casa di proprietà a Milano dove lavora in trasferta prolungata)".
Alle pertinenze (cantina box, ecc) va riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale.
Il costo dell'operazione è 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010; a decorrere dall'anno 2011 si provvederà con la legge finanziaria.
Le ripartizioni ai singoli Comuni verranno decise in sede di Conferenza Stato-Città e applicate dal Ministro dell'Interno.
Detassazione straordinari
Al fine di incrementare la produttività del lavoro, nel secondo semestre 2008 a partire dalla busta paga di luglio, lo straordinario e i premi di produttività dei dipendenti nel settore privato sarà tassato del dieci per cento. La misura è valida per i redditi non superiori a 30 mila euro. Il provvedimento è stato emanato in via sperimentale e dura fino a dicembre 2008.
Si introduce in via sperimentale, per il periodo compreso tra l’1.7 e il 31.12.2008, l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate:
1. per le prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003;
2. per le prestazioni di lavoro supplementare ovvero per le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, esclusivamente nell’ambito di contratti a tempo parziale stipulati prima del 29.5.2008;
3. in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (c.d. “premi produzione”).
La nuova modalità di tassazione delle predette somme trova applicazione:
- salva espressa rinuncia scritta del lavoratore;
- su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.000.
Come specificato dal comma 2 dell’art. 2 in esame, i predetti redditi, essendo assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito del contribuente. Tali somme continuano invece ad avere rilevanza per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro. Considerato che la tassazione al 10% spetta solo ai soggetti che nel 2007 hanno conseguito un reddito non superiore ad € 30.000, nei casi in cui il sostituto che dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva nel 2008 non è quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi 2007 (mod. CUD 2008) spetta al lavoratore dichiarare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente 2007.
Contestualmente a tali disposizioni lo stesso art. 2 al comma 6 prevede la soppressione dell’art. 51, comma 2, lett. b), TUIR in base al quale:
“Non concorrono a formare il reddito:
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a € 258,23".
A decorrere dal 29.5.2008, quindi, tali somme concorrono a formare il reddito ossia diventano imponibili.
Si evidenzia che tale modifica:
- ha carattere definitivo in quanto non è limitata al predetto periodo “sperimentale” cui si riferisce la tassazione agevolata sopra commentata.
Tassi mutuo
Con una apposita convenzione con l'ABI vengono definiti i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, la cui rata su richiesta del cliente può scendere al tasso del 2006. La Convenzione diventa operativa entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (28 giugno 2008).
Al fine di rendere più sostenibile l’onere derivante dall’aumento dei tassi d’interesse per i soggetti che hanno contratto mutui a tasso variabile per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, l’art. 3 del Decreto in esame prevede la possibilità a scelta degli istituti di credito in prima battuta e dei soggetti interessati successivamente, di rinegoziare il mutuo originariamente stipulato, in modo tale da ottenere un piano di rientro basato su rate mensili costanti. La struttura del “nuovo” contratto prevede in sostanza:
- la rinegoziazione del mutuo originario, prevedendo il versamento, per tutta la durata del mutuo, di rate mensili fisse, di importo pari all’ammontare risultante dall’applicazione, all’importo del mutuo originario, del tasso d’interesse medio del 2006;
- la contestuale creazione di un “conto di finanziamento accessorio” nel quale confluisce la differenza tra la rata mensile fissa versata e l’importo che risulta dovuto applicando le condizioni previste dal mutuo originariamente stipulato. Detto conto è regolato al tasso che si ottiene in base all’IRS a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato dello 0,50%.
Quanto sopra comporta che, in presenza di un aumento dei tassi d’interesse, si generi nel tempo un debito di importo superiore a quello che il contraente “copre” con il versamento delle rate mensili fisse. Tale ulteriore importo, confluito nel “conto di finanziamento accessorio”, dovrà essere rimborsato dal cliente, sempre con il versamento di rate costanti, a decorrere dalla originaria data di scadenza del mutuo.
Quindi:
- in presenza di tassi d’interesse crescenti, la possibilità di versare rate costanti si traduce in un allungamento della durata del mutuo rispetto a quella originariamente prevista;
- al verificarsi di un calo dei tassi d’interesse, il versamento di rate costanti può determinare un saldo a favore del mutuatario che verrà imputato a credito sul suddetto conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito di detto conto fosse interamente rimborsato, l’ammortamento del mutuo tornerebbe ad essere effettuato secondo la rata variabile originariamente prevista.
Le operazioni di rinegoziazione, per espressa previsione del comma 8 del citato art. 3, sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Va evidenziato che quanto sopra può trovare applicazione:
- con riferimento ai mutui stipulati prima del 29.5.2008;
- a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente all’1.1.2009.
Si pubblica in allegato il Decreto Fiscale.
Per un approfondimento è possibile consultare la sezione dedicata all’argomento sul portale del Governo Italiano.