IRAP: esclusa quando manca il requisito dell’attività autonomamente organizzata
IRAP: esclusa quando manca il requisito dell’attività autonomamente organizzata

Sulla questione le commissioni tributarie non hanno assunto una posizione univoca, ma l’orientamento giurisprudenziale più diffuso ritiene che l’autonoma organizzazione di un’attività di lavoro autonoma deve essere valutata caso per caso, attraverso l’esame dei fattori produttivi e organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa.
Sulla questione le commissioni tributarie non hanno assunto una posizione univoca, ma l’orientamento giurisprudenziale più diffuso ritiene che l’autonoma organizzazione di un’attività di lavoro autonoma deve essere valutata caso per caso, attraverso l’esame dei fattori produttivi e organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa.
L’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione della Circolare n. 45/E del 13 giugno c.a., ha inteso analizzare i principi fondamentali che emergono dalle sentenze della Corte di cassazione e, conseguentemente, fornire istruzioni per la gestione del contenzioso pendente.
Confermata la legittimità costituzionale dell’Irap applicata ai lavori autonomi (era stata questa l’eccezione più frequentemente sollevata di contribuenti) l’Agenzia prova a individuare gli elementi costitutivi dell’autonoma organizzazione, essendo questa il presupposto necessario per l’assoggettamento all’IRAP.
L’AdE chiarisce che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
In mancanza di parametri normativi, rimanendo il problema di individuare criteri per orientare e uniformare l’operato degli uffici, l’Agenzia ritiene possa tornare utile la disciplina dei c.d. “contribuenti minimi” di cui alla legge finanziaria 2008 (art. 1, commi da 96 a 117, L. 24.12.2007 n. 244).