Prestazione dei servizi ai sensi della Direttiva 2005.36.CE

Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
17/07/2008
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La richiesta formulata da due medici veterinari inglesi di poter svolgere prestazioni di servizi in Italia presso cliniche e ospedali per equini è all’origine di uno scambio epistolare tra il responsabile della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie (Ufficio VII ex Ministero della Salute) e il Royal College of Veterinary Surgeons.

La richiesta formulata da due medici veterinari inglesi di poter svolgere prestazioni di servizi in Italia presso cliniche e ospedali per equini è all’origine di uno scambio epistolare tra il responsabile della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie (Ufficio VII ex Ministero della Salute) e il Royal College of Veterinary Surgeons.
La nota ministeriale, indirizzata anche alla FNOVI, sollecitando l’organismo inglese a dichiarare se è l’Autorità competente al rilascio dell’attestato dal quale evincersi la denominazione del titolo e dei requisiti minimi di competenza in capo ai sanitari anglosassoni, coglie l’occasione per illustrare gli adempimenti per l’esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale in Italia, così come disciplinata dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE.
Sono così illustrati i contenuti espressi al Capo II intitolato “Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale” e in particolare si richiamano i contenuti dell’art. 10 il quale, nel prevedere l’ipotesi di un professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi, stabilisce che questi è tenuto a informare il Ministero della Salute, 30 giorni prima della prestazione salvo i casi di urgenza, “con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale”. Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata ogni qualvolta il professionista intenda fornire successivamente ulteriori prestazioni temporanee o occasionali.
La descritta dichiarazione deve poi essere corredata da una serie di certificati indicati al secondo comma del citato articolo.
Nella nota si legge che tutti i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano, e la conformità di detta traduzione al testo originale dovrà essere certificata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure la traduzione dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.
La comunicazione si conclude segnalando che il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 pone in capo al prestatore l’obbligo di informare della propria prestazione – prima dell’esecuzione, e solo in caso d’urgenza immediatamente dopo – l’ente di previdenza obbligatoria per la professione esercitata, che per quanto riguarda la professione veterinaria in Italia è rappresentato dall’ENPAV.
Il Ministero richiama infine l’attenzione anche sui contenuti del successivo art. 15 che prevede in capo al prestatore l’obbligo a fornire al destinatario del servizio tutta una serie di informazioni.
In allegato il testo integrale del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206

D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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