bolle, vidimazione, zooiatra
Domanda nr.:
5
Inserita il:
Mercoledì, 8 Giugno, 2011
Domanda:
Vorrei avere delle delucidazioni in merito ai seguenti punti:
- acquisto medicinali per scorta del veterinario, il carico si deve fare sul registro o basta la tenuta delle bolle?
- uso in deroga, da registrare sempre o solo per DPA
- registro degli stupefacenti, da chi deve essere vidimato, ogni quanto tempo, come deve essere fatto.
Risposta:
- l'acquisto di medicinali veterinari per scorta presso il proprio domicilio del veterinario zooiatra senza struttura deve essere fatto con RNRT sia per equidi DPA che non-DPA.
- Il carico è assolto, come da art. 84 del DLgs 193/06 conservando la documentazione di acquisto per tre anni
- lo scarico lo scarico degli stessi è richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il trattamento effettuato sul registro di scarico
- sul registro di scarico andrà annotato anche l'uso in deroga effettuato su equidi DPA annotando, come da art. 11 tutte le opportune informazioni concernenti il trattamento in deroga, l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati;
- il registro deve essere conservato per 5 dalla data dell'ultima registrazione
- il registro degli stupefacenti va vidimato una sola volta all'atto della sua istituzione dal servizio farmaceutico della ASL.
- non esiste un modello ministeriale specifico. Al sito del numero di agosto 2009 di 30 giorni, pagina 100, se ne può vedere un fac-simile: http://www.trentagiorni.it/files/numeriCompleti/ago09.pdf