tempo di registrazione
in caso di scorta in allevamento, di quanto tempo dispone il veterinario responsabile per l'esecuzione delle registrazioni di sua competenza di cui all'art. 15 DLgs. 158, considerato che l'articolo non prevede dei precisi tempi per la esecuzione delle registrazioni stesse?
L’art. 15 per quanto riguarda il veterinario, non specifica i tempi di annotazione dei dati richiesti che sono: la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
Il problema non si pone in caso di allevamento senza scorta inquanto l’annotazione richiesta è contestuale alla visita e riguarda o la prescrizione o la somministrazione dei farmaci della scorta del medico veterinario.
Gli artt. 80 e 81 e 83 del DLgs 193/06 regolamentano le annotazioni dovute dal medico veterinario in merito alla movimentazione delle scorte intesa come carico e scarico dei medicinali eI tempi entro i quali registrare queste movimentazioni sono di 7 giorni.
La domanda inerente l’annotazione dei dati richiesti dall’art. 15 del DLgs 158/06, ossia: la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti, in caso di trattamento da parte dell’allevatore con farmaci della scorta non trova nell’attuale impianto legislativo una risposta esauriente.
Infatti, in caso di utilizzo della scorta da parte dell’allevatore, l’identificazione degli animali rimane comunque a carico del veterinario ai sensi dell’art. 15 del DLgs 158/06.
L’art. 80 del DLgs 193/06 ammette la possibilità di detenzione di scorte negli allevamenti se sussistono valide motivazioni senza esplicitarne le procedure di utilizzo. Il fatto che la norma consenta la registrazione dello scarico dopo 7 giorni farebbe pensare alla possibilità che il veterinario non sia presente contestualmente all’utilizzo del farmaco facendo entrare questo dettame in contraddizione però con quello che attribuisce a lui le annotazioni di cui all’art. 15 del DLgs 158/06.
A porre rimedio a questa contraddizione normativa interviene nel 2000, in applicazione al DLgs 336/99 la circolare 14 che il Minsal ha reiterato per il DLgs 158/06. Fermo restando che le circolari non sono norma di legge e non possono generare nuovi dettami normativi, nella fattispecie, laddove la circolare 14 recita:
In presenza del registro aziendale unificato, limitatamente ai casi di urgenza e previa autorizzazione da parte del veterinario responsabile delle scorte che dovra' esserne informato, il titolare dell'allevamento potra' utilizzare farmaci prelevati dalle scorte dell'impianto. Resta inteso l'obbligo, per il veterinario responsabile delle scorte, di provvedere entro sette giorni dall'inizio del trattamento, alla regolarizzazione dell'intervento tramite annotazione sul registro sembra esplicitare l’interpretazione da dare a quelle “valide motivazioni” che sono le fattispecie d’urgenza. La “responsabilità del veterinario” consisterà evidentemente nell’aver esplicitato con l’allevatore un accordo, espresso semmai in un protocollo condiviso, in merito alle precise modalità di registrazione delle voci previste dall’art.15 dl DLgs 158/06 al fine di una corretta immediata tracciabilità.
In realtà la normativa lascia spazio a molti dubbi interpretativi e anche al rischio di un uso non necessariamente consapevole del farmaco da parte dell’allevatore e con obbligo di ratifica da parte del veterinario ai fini del mantenimento della tracciabilità.
Queste considerazioni sono alla base della richiesta da parte della FNOVI, nella proposta di modifica al DLgs 193/06 sottoposta al Ministero della Salute, di riconoscimento normativo chiaramente espresso dei protocolli operativi, stilati tra allevatore e veterinario aziendale, quali strumenti di tracciabilità del farmaco e di un suo corretto utilizzo.
L’accoglimento di questa proposta andrebbe anche nella direzione espressa dalla Direttiva 96/23/CE secondo cui, ai fini della sicurezza alimentare è importante che il trattamento venga annotato tempestivamente, mentre ai fini della sorveglianza sanitaria da parte del veterinario, il vincolo temporale della registrazione assume una minor rilevanza.