attività esterna, zooiatra, impianto di cura
Alla luce dell'attuale normativa, sempre che sia possibile, quali sono gli adempimenti di legge cui deve sottostare un medico veterinario che utilizza le proprie scorte ambulatoriali (cane e gatto) anche per attività esterna, leggi veterinario aziendale di un allevamento di vacche da latte
L'attuale normativa (D.Leg. 193/2006, art. 84, comma 2) prevede che le scorte dell'impianto di cura possano essere utilizzate per attività esterna in caso di interventi urgenti anche su animali d'azienda.
Essendo poco proponibile a livello pratico che un veterinario debba tenere due tipi di scorte, la seconda delle quali per scorta propria ai sensi dell'art. 85 del DLgs 193/06, il veterinario potrà utilizzare in azienda la scorta dell'impianto di cura per tutti i casi urgenti e rilasciare all'allevatore la ricetta necessaria per la terapia dell'animale negli altri casi.
L'utilizzo delle scorte su animali DPA comporta, naturalmente, l'annotazione dell'uscita dal registro di carico e scarico delle scorte oltre nel caso sussista la fattispecie, la compilazione del registro dei trattamenti per uso in deroga
Una delle modifiche al DLgs 193/2006 chieste dalla FNOVI al MinSal è quella di consentire l'utilizzo delle scorte degli impianti di cura al di fuori della struttura a prescindere dall'urgenza della prestazione, il che consentirebbe di evitare situazioni come queste. Si veda a tal proposito il documenti FNOVI "Una nuova gestione del farmaco cambierà la professione"