Domanda nr.: 
28
Inserita il: 
Martedì, 21 Giugno, 2011
Domanda: 
Qual'è la violazione, e la conseguente sanzione, in merito alla detenzione in una scuderia  di farmaci quali aminofillina, betametasone, FANS e testosterone per uso umano se non è possibile dimostrarne l'uso sull'animale? La casistica cambia se l'animale risulta non identificato, identificato quale equide non-DPA o DPA? Precisamente, si è nell'ambito degli artt. 65 e 69 del DLgs 193/06 con conseguente applicazione del comma 4 dell'art. 108?
Risposta: 
Per rispondere al quesito è necessario chiarire innanzitutto che  la custodia professionale riferita all'applicazione del DLgs 193/06 non è legata alla detenzione di animali DPA o non-DPA quanto alla necessità valutata dal legislatore di dover o meno tracciare in modo specifico il farmaco. La normativa sul farmaco prevede la necessità di attribuire un codice aziendale a chiunque detenga un equide a qualsiasi titolo. La custodia degli equidi pertanto è sempre da ritenersi professionale. Si è dunque sicuramente negli ambiti di applicazione dell'art. 65. Non essendo possibile dimostrare la somministrazione, le violazioni contestabili, salvo che il fatto costituisca reato, sono quelle sulla detenzione e le dovute registrazioni art. 69 compreso se ne ricorre la fattispecie, ossia se siamo realmente in presenza di sostanze farmacologicamente attive (la fattispecie è diversa se siamo difronte a farmaci ad uso umano) Alla luce di quanto sopra la detenzione nel caso del quesito riguarda  il suo divieto come da  DLgs 158/06 per il testosterone con mancata osservanza dell'art. 3 comma 2 del DLgs 158/06, sanzionata dal comma 3 dell'art. 32 del DLgs 158/06. Per gli altri farmaci veterinari la sanzione è inerente la mancata applicazione dell'art.  79 che prevede che il responsabile degli animali debba giustificare acquisto, detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari. Il medesimo articolo, al comma 2 prevede anche la conservazione delle prescrizioni medico veterinarie di cui all'art 76 comma 1 e della documentazione di acquisto. Le sanzioni relative riguarderanno, per la legislazione sul farmaco veterinario quanto previsto dall'art. 108 comma 17. Se la detenzione era relativa a sostanze farmacologicamente attive si applicherà il comma 4 dell'art. 108 E' sanzionabile anche il farmacista che vende il farmaco senza ricetta quando prevista con sanzione indicata all'art 108 comma 11. In merito all'identificazione dell'animale gli equidi, ai sensi del Reg 504/2008 sono da ritenersi tutti DPA salvo esplicita indicazione di scelta non-DPA sul passaporto, quindi il cavallo non avendo passaporto è DPA. Le sanzioni relative al farmaco vanno dunque applicate  allo stesso modo per equidi DPA o non identificati.  La decisione successiva eventualmente anche da parte dell'autorità sanitaria non inficia il fatto che all'atto dell'illecito l'animale fosse, o fosse da ritenersi, DPA. In merito alla fattispecie di un allevamento di equidi non-DPA non è prevista la presenza del registro dei trattamenti, se ci sono dei farmaci deve esserci la ricetta che ne ha permesso l'acquisto.  L'art. 108 non prevede sanzioni per la detenzione senza ricetta. Si pone allora il problema della giustificazione della detenzione e dunque dell'acquisto illegale di medicinali.