Domanda nr.: 
33
Inserita il: 
Giovedì, 7 Luglio, 2011
Domanda: 

Se nel corso di un controllo si trovano in un allevamento di animali DPA oppure non DPA dei farmaci veterinari in modica quantità, ma in assenza di una ricetta per l'acquisto e/o autorizzazione per scorta farmaci in azienda, quali sanzioni si applicano?
Si può parlare di "scorta farmaci" in presenza di quantitativi limitati di farmaci detenuti in azienda o da veterinari L.P. , ovviamente in relazione alla consistenza dell'allevamento ?

Risposta: 

Il concetto di scorta deve essere associato alla volontà di chi la forma di tenere a disposizione dei medicinali per necessità future.
Questa è sempre soggetta ad autorizzazione dell'azienda a detenerla da parte della ASL.
La detenzione di medicinali in presenza di animali DPA deve comunque trovare un riscontro nella prescrizione del veterinario, mentre non è richiesta la conservazione della ricetta in caso di animali non DPA qualora non si sia in presenza di scorta.
Questo il dettame di legge. Una nota del Ministero, causa la particolarità dei problemi di tracciabilità del farmaco negli equidi data la frequente convivenza di equidi DPA e non-DPA, indica come sia necessario conservare la prescrizione anche per gli equidi non-DPA fino ad esaurimento dei medicinali. Evidentemente, trattandosi di una nota e non di un dettame di legge, non è riscontrabile in quest'ultima la relativa sanzione.
La detenzione al di fuori dei dettami di legge invece per gli animali DPA è sanzionato all'art. 108 del DLgs 193, comma 17