Domanda nr.: 
37
Inserita il: 
Martedì, 2 Agosto, 2011
Domanda: 

Il documento di acquisto dei farmaci, inteso come fattura, da parte degli allevatori, è da tenere 5 anni?
In base a quale normativa?

Risposta: 

L'art. 79, comma 2 del D. Leg. 193/2006 dispone, in tema di registro dei trattamenti, che:
"Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto, é conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo ed é esibito a richiesta della ASL per i controlli".
La legge pertanto, pur differenziando il documento-ricetta dalla restante documentazione d'acquisto dei medicinali (generalmente Documento di Trasporto e/o fattura, o scontrino fiscale) prevede che tutta questa documentazione debba essere conservata, ai fini della normativa sul farmaco veterinario, per almeno 5 anni.
Naturalmente è fatta salva ogni altra normativa che preveda tempi più lunghi di conservazione come per esempio quella fiscale o civilistica.