Domanda nr.: 
40
Inserita il: 
Giovedì, 25 Agosto, 2011
Domanda: 

la Chemicals Laif, casa farmaceutica produttrice dell'Api-Bioxal, ha diffuso un comunicato alle associazioni di apicoltori che indica le modalità di spedizione
Si chiede se sia consentita la distribuzione di un farmaco emesso con ricetta, in collaborazione con le Associazioni di categoria e se sia corretto che la spedizione del prodotto sia fatta dalla Chemicals Laif ad un indirizzo diverso da quello riportato nella singola ricetta e che la fattura sia intestata all'associazione per il totale della merce fornita agli apicoltori suoi associati e non al singolo apicoltore acquirente. Secondo la Chemicals Laif la tracciabilità di acquisto è garantita dalla copia della fattura cumulativa e dalla copia della lista di acquisto cumulativo forniti dalla associazione all'apicoltore.
Il documento parla anche di armadietto delle scorte posseduto dall'apicoltore. In questo caso la ricetta emessa dal veterinario non potrà più essere in copia semplice, ma in quadruplice copia?
Il documento di acquisto quanto dovrà esser conservato dall'apicoltore? Gli stessi 5 anni come quando lo acquista con ricetta?
Possono le associazioni di categoria fare da tramite tra la farmacia e l'allevatore per la distribuzione di farmaci acquistati con ricetta?
E per i farmaci acquistati senza ricetta?

Risposta: 

Il comunicato non è aderente agli obblighi di legge.
Se un'associazione ritira il farmaco per conto degli allevatori funziona come una piattaforma di distribuzione e, perciò, deve essere autorizzata e avere un farmacista indipendentemente dal tipo di farmaco e dalla prescrizione necessaria a dispensarlo(art. 73 DLgs 193).
Ne consegue che la destinazione di un farmaco deve essere quella in cui il farmaco viene usato e la fattura intestata all'allevatore dato che fa parte della documentazione che questo deve detenere per 5 anni (art.80 DLgs 193). La durata della tenuta della documentazione è legata alla tipologia di destinazione finale dell'animale, ossia 3 anni per impianti autorizzati alla detenzione delle scorte per animali non produttori di alimenti per l'uomo e 5 anni per quelli produttori di alimenti (art. 80 DLgs 193)
Tutti i farmaci prescritti per le scorte d'allevamento devono essere prescritti su RNRT (Allegato III DLgs 193) e gli armadietti delle scorte degli apicoltori autorizzati dai Servizi veterinari. (art. 80 DLgs 193)